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#1di StudioDuchemino - 13 Dec 2022 21:04:13

StudioDuchemino
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L'admin di norma non è responsabile di diffamazione

Cass. pen., Sez. V, 21/09/2022, n. 45680

In tema di responsabilità per le pubblicazioni diffamatorie di soggetti diversi dagli autori dei post o commenti, l'amministratore di un sito internet deve essere ritenuto non responsabile ai sensi dell'art. 57 cod. pen., perché tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook), salvo che sussistano elementi che denotino la compartecipazione dell'amministratore alla attività diffamatoria. Dunque in assenza di un titolo specifico di imputazione di responsabilità, non potendo applicarsi ai gestori di siti internet, blog et similia una responsabilità ex art 57 c.p., non essendo equiparabili tali figure ai direttori responsabili dei giornali, l'ascrivibilità del fatto deve essere ricostruita in base alle comuni regole del concorso nel reato, oltre che per attribuzione diretta qualora l'autore dello scritto denigratorio pubblicato sul blog sia il medesimo gestore. Tuttavia, la mancata tempestiva attivazione del gestore del blog nella rimozione di proposizioni denigratorie può costituire indice di adesione volontaria ad esse, consentendone l'ulteriore divulgazione.


Avv. Stefano Duchemino

Studio Duchemino, studio legale a Torino.

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