La giurisprudenza italiana e internazionale, invero, si è occupata in prevalenza di domini.
A mio parere un caso simile potrebbe eventualmente configurarsi come pratica di concorrenza sleale e/o abuso di marchio, con eventuali danni correlati/mancato guadagno (in taluni casi pure diffamazione, dipende dalle forme). Consiglierei la lettura di
questo libro e in generale di
questa voce.
Resta tuttavia l'oggettiva difficoltà tecnica di dimostrare che la condotta sia stata posta in essere in modo volontario e soprattutto attribuire le responsabilità relative. Questi due elementi sono fondamentali in sede di giudizio e potrebbero non essere provabili. E' infatti Google a effettuare la selezione e l'ordinamento dei contenuti nelle proprie pagine di risultato, lo fa in modo totalmente autonomo e solo indirettamente influenzato dai contenuti delle pagine (le variabili sono infatti molte altre, non tutte pubblicamente note).
Se l'operazione è compiuta con competenza, senza l'utilizzo palese del marchio (con tecniche di SEO più sottili), e senza quindi contenuti facilmente rilevabili, è certamente molto complesso dimostrare una responsabilità oggettiva. Il fatto potrebbe essere indipendente dalla volontà della parte coinvolta, o anche essere frutto di un'azione di un concorrente terzo con lo scopo di danneggiare l'altra parte.
D'altrocanto Google migliora costantemente i propri algoritmi proprio per scongiurare attività di questo tipo, che sono tecnicamente perciò piuttosto difficili da attuare, specie se si tratta di parole chiave ad alta concorrenza (e che Google penalizza, se rileva).
J
ps: Il caso riportato da Stefano è molto interessante. Mi pare onestamente affrontato in modo piuttosto lacunoso da un punto di vista tecnico e per certi versi stupefacente. Reputo inoltre alquanto azzardato condannare "eventualmente in solido Google" per quanto avvenuto. A mio modesto parere, in appello una sentenza del genere rischia d'essere spazzata via. Non ho tempo di leggerla tutta, ma intanto la
linko.
La prima grave imprecisione che mi salta all'occhio nel testo citato da Stefano: "
Sicily by Car avrebbe utilizzato il nome "M." come "meta tag" o "marcatore nascosto" all'interno del motore di ricerca "Google"". Il tag meta non è utilizzato da Sicily by Car
all'interno del motore di ricerca Google; è, casomai (ma dovrebbe essere dimostrato, visto che Google afferma il contrario da anni), utilizzato
dal motore di ricerca Google. Non è tra l'altro un "marcatore nascosto" ma casomai un "marcatore di significato" o, meglio, un metadato.
La responsabilità del provider è poi già stata generalmente esclusa in Europa e da altre sentenze italiane (es: Sentenza Tribunale di Roma, n. 12261/2013.), anche se c'è disparità di giudizio in merito e, specie in Italia, ognuno dice ciò che più gli aggrada... Da leggere bene.