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Responsabilità legale del provider - StudioDuchemino - 30 Mar 2014

[h]Responsabilità legale del provider[/h]

Principio giuridico
Il provider non è penalmente responsabile per contenuti immessi da terzi in un sito video e per non aver avvertito della necessità di applicare la normativa sulla privacy.

"La Suprema Corte ha affermato che l’Internet Hosting Provider, per la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza, non è responsabile della liceità del trattamento dei dati personali memorizzati a richiesta degli utenti su una piattaforma video accessibile sulla rete Internet"

Sentenza

Normativa
Art. 16, d.lgs n. 70/2003

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Nella pratica
In buona sostanza, specialmente l'Internet Hosting Provider (che si limita ad ospitare i contenuti, senza avere un vero e proprio potere decisionale) non ha l'obbligo di controllare tutti i contenuti video immessi dai terzi, né ha il dovere di sorvegliare, in quanto il vero titolare del trattamento, ai sensi della normativa sulla privacy, è colui che immette il materiale.
E' ovvio che le cose cambiano se l'Hosting Provider si accorge del contenuto, ne viene a conoscenza e a questo punto non comunica all'autorità il fatto e non elimina il contenuto o non lo rende inaccessibile.

Per questo approfondimento, vedete il punto 7 della sentenza, cioè la motivazione legale della non sanzionabilità penale del provider in fatti come quello accaduto e che ha dato origine a questa vicenda (in questo caso si parlava anche di contenuti sensibili riguardanti i dati di salute del soggetto rappresentato nel video).