Jack Ha scritto:Intendi: 150 euro al mese per ogni mensilità eccedente alle due previste, giusto?
Se non ho capito male ciò che intendi, trovandosi nella stessa situazione, compilando nel modo che segue l'art. 6 di Oscon il risultato sarebbe lo stesso:
Citazione:Tale materiale deve essere fatto pervenire al Fornitore entro il termine massimo di _otto__ settimane dalla data di firma di questo contratto. In caso di superamento del termine indicato il fornitore si riserva la facoltà di applicare un interesse pari al 15% del valore totale dei servizi, per ogni _trenta__ giorni di ritardo.
Pensi ci sia un rischio di nullità?
J
Il ragionamento è leggermente diverso.
Vale principalmente per la realizzazione di un sito.
Diciamo che in il calendario è il seguente:
Fase 1: definizione caratteristiche del sito.
Fase 2: realizzazione del "motore" del sito e delle caratteristiche estetiche dello stesso.
Fase 3: caricamento del contenuti.
Fase 4: verifiche ottimizzazione e correzioni.
Lo stop può sorgere principalmente nella fase di caricamento dei contenuti, soprattutto se l'accordo prevede che sia il cliente a fornirli. ci si trova nella malaugurata condizione di essersi tenuti dello spazio (di lavoro) per fare il caricamento dei contenuti e di passare ore a girarsi i pollici.
Per questo motivo è da considerare la necessità di redigere un calendario, che preveda che una volta definite le caratteristiche (tecniche ed estetiche) il cliente si impegna a fornire il materiale entro 10/15 gg.
Se non provvede nei termini (in relazione alla fornitura dei contenuti) si deve far carico di avere una persona e relative atrezzature prenotata per assolvere al lavoro, se la stessa ne è di fatto impedita dalla negligenza della controparte paga il tempo perso.
Se come dici il lavoro si protrae oltre il termine del contratto è una cosa diversa, anche perché sarebbe necessario definire la "colpa"; inoltre i termine interesse è pericoloso si potrebbe sfociare nell'usura!
Al limite definirlo un indennizzo pari al XX% dell'importo dei contratto, anche il termine "mora" può creare problemi.
La caratteristica di ciò che stiamo valutando è che non decorre alla fine del lavoro, con il rischio di restare a bocca asciutta, ma decorre all'interno del normale svolgimento del contratto, prorogando i termini di consegna finale e predispnendo le condizioni per un eventuale sospensione dell'attività fino al pagamento dei corrispettivi, avendo ancora in mano il sito che può essere facilmente messo in "blocco" fino al pagamento dei corrispettivi.