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Durata garanzia legale per il contratto d'opera - Paride15 - 8 Mar 2017 Buongiorno a tutti, Qualcuno può aiutarmi con questo dubbio? Realizzando un sito web con contratto d'opera per un cliente (usando il modello contrattuale Oscon) per quanto tempo sono tenuto a rispondere di eventuali bug (secondo la garanzia legale)? Grazie mille Durata garanzia legale per il contratto d'opera - StudioDuchemino - 8 Mar 2017 Buongiorno, non c'è dubbio che il regime di responsabilità del creatore di siti web dipende dalla forma e dall'organizzazione assunta. Se Lei è un imprenditore, il contratto sconta le norme dell'appalto di servizi, mentre se Lei, incaricato della creazione del sito e della manutenzione (eventuale) è un professionista, siamo nell'ambito del contratto d'opera. L'applicazione di queste norme include quelle sulle garanzie previste dal codice civile, salvo il contratto preveda ulteriori garanzie più specifiche e tenendo conto anche del cliente e della sua natura di consumatore (eventuale). Ricordiamo che nell'ipotesi in cui il contratto rientri nella prestazione d'opera, perchè il fornitore del sito web è un semplice professionista e non un'impresa, si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 2236 cod. civ., secondo cui "se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave". La stretta collaborazione tra fornitore e cliente non sempre permette di comprendere a chi è da ascriversi la colpa della mancata riuscita del sito web; ma se parliamo di semplici bug, risolvibili con operazioni di routine, è evidente che la responsabilità del fornitore si ammette anche fuori dei casi di dolo e colpa grave. E soprattutto, la garanzia si estende proprio in forza delle norme previste dal codice civile. La disposizione di cui all'art. 2226, 2° comma, c.c., relativa alla denuncia da parte del committente delle difformità e dei vizi occulti dell’opera, è applicabile al contratto d'opera intellettuale solo nell’ipotesi in cui l’oggetto della attività svolta si concretizzi nella produzione di un opus materiale ovvero l'obbligazione del professionista possa essere qualificata come obbligazione di risultato e non di mezzi. (Cass. n. 1294/2003) E', quindi, importante verificare che la creazione del sito, con tutte le obbligazioni connesse, comporti un obbligo fattibile di risultato, cioè che il creatore del sito web sia in grado di garantire un risultato preciso e che abbia assunto questo obbligo. In tal caso, interviene la disciplina della garanzia dell'appalto, applicabile all'opera intellettuale negli stretti limiti indicati dalla Cassazione nella sentenza citata sopra, cioè quando in sostanza l'opera intellettuale consista in un qualcosa di concreto raggiungibile e creabile in modo oggettivo. L'applicazione del c.c. art. 2226, rubricato "Difformità e vizi dell'opera", implica anche i termini di garanzia, nel tempo, fornita dal creatore del sito web. Secondo quanto stabilito dalla norma: "L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima [c.c. 1578], se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati [c.c. 1512, 1665, 1745]. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti [c.c. 1490, 1667] al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta [c.c. 1495, 2964]. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668 [c.c. 2946]". Durata garanzia legale per il contratto d'opera - Paride15 - 9 Mar 2017 StudioDuchemino, grazie mille per le informazioni. Buona giornata Durata garanzia legale per il contratto d'opera - Paride15 - 10 Mar 2017 Buongiorno a tutti, se posso aggiungerei un dubbio: In caso di prestazione occasionale (sia tra privati che privato - azienda) la garanzia legale per eventuali bug del sito web realizzato è sempre di un anno giusto? Grazie mille Durata garanzia legale per il contratto d'opera - StudioDuchemino - 10 Mar 2017 Ritengo di sì, per il semplice motivo che lavoro autonomo e prestazione occasionale sono fattispecie quantitativamente - e non *qualitativamente* - diverse, rientrano nella generale categoria del lavoro autonomo e quindi, almeno in relazione al caso considerato del creatore di siti web, danno origine ad una prestazione d'opera intellettuale: non importa se questa prestazione è svolta entro certi limiti di guadagno annuali, importa solo che sia una prestazione d'opera. Durata garanzia legale per il contratto d'opera - Paride15 - 10 Mar 2017 StudioDuchemino, ancora una volta grazie mille per le informazioni. Tutti i dubbi risolti. Buona serata Durata garanzia legale per il contratto d'opera - glm2006ITALY - 21 Mar 2017 Un attimo... c'è una cosa che non mi torna. Il sito web non è un prodotto commerciale con garanzia 24 mesi.... ma dovrebbe essere un'opera di ingegno. Per tanto il webmaster è al pari del dentista o di un artigiano.... ovvio che se fa "pasticci" ne deve rispondere ma non credo che si possa applicare il codice del consumo! Inoltre 12 / 24 mesi nel campo informatico sono tantissimi! Magari in questo lasso di tempo capitano delle modifiche sui principali browser tali da dover intervenire ma non certo per dolo o "difetto" del software. Cosa ne pensi Stefano? Durata garanzia legale per il contratto d'opera - Paride15 - 22 Mar 2017 Ovviamente non sono esperto in materia, ma seguendo un mio personale ragionamento "logico" credo che ciò che ha espresso StudioDuchemino calzi perfettamente nel concetto di garanzia legale. Nella garanzia legale (da quanto ne so io) il danno è coperto solo se già presente al momento della consegna dell'opera (se non immediatamente visibile). Quindi in caso di successive modifiche dei browser che inficiano l'opera non si dovrebbe essere tenuti a "riparare il danno", questo perchè al momento della consegna quel problema non sussisteva... Però questo è quello che interpreto io da "profano" Durata garanzia legale per il contratto d'opera - StudioDuchemino - 25 Mar 2017 Il diritto dei consumatori si deve applicare ogni volta che chi fruisce del servizio, anche una prestazione intellettuale come webmaster, lo faccia a titolo di privato cittadino. Ovvio che se uno si dota di sito web, incaricando un webmaster, per svolgere una attività professionale, non sarebbe qualificabile come consumatore. Questo, credo, sia l'unico discrimine, anche tenuto conto che spesso l'incarico al webmaster avviene fuori dei locali commerciali, quindi richiede una tutela specifica per chi conclude un contratto a distanza. |