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cessione dei diritti d'autore - Stella_stella - 30 Mar 2017 Buongiorno, devo fare un preventivo per delle illustrazioni iperrealistiche destinate al packaging alimentare.. Mi si chiede l'esclusiva e i diritti di utilizzo illimitati su qualsiasi supporto. Significa cedere tutta la proprietà del disegno? Ipotesi 1) vendere completamente il disegno, per cui chiedere un prezzo elevato. Ipotesi 2) pretendere di conservare la proprietà del disegno e chiedere le royalites, ma nel lato pratico come si fa? Grazie a chi mi risponderà. cessione dei diritti d'autore - StudioDuchemino - 1 Apr 2017 Buongiorno, in generale la tutela del disegno a scopo industriale è stringente, nel senso che il diritto d'autore connesso ad un disegno industriale è tutelato solo se ha rilevanza oggettivamente artistica. Riporto una sentenza del Tribunale di Bologna, sezione specializzata imprese, che riassume bene la disciplina di settore. Non è detto che un disegno sia tutelabile sempre: "L'art. 2, co. 1, n. 10, della L. n. 633 del 1941 stabilisce che sono comprese nella protezione le opere del disegno industriale che presentino di per sè carattere creativo e valore artistico; la norma è stata introdotta con il D.Lgs. n. 95/2001 (art. 22), che a sua volta ha dato attuazione all'art. 17 della Direttiva n. 98/71/CE; la norma ha dunque radicalmente immutato la tutela dell'opera dell'industrial design, escludendo il divieto di cumulo della legge autore e della (vecchia) legge sui disegni e modelli ornamentali (che prevedeva espressamente tale divieto all'art. 5). Con la norma di cui al n. 10 dell'art. 2 L.A. - L. n. 633 del 1941, il legislatore italiano ha condizionato la applicabilità della normativa sul diritto d'autore alle opere dell'arte applicata all'industria alla sussistenza di due parametri: del "carattere creativo" e del "valore artistico di per sé". Il primo requisito, quello della creatività, impone che l'opera da tutelare sia espressione della personalità dell'autore; il requisito va inteso nel senso che è sufficiente che l'autore non abbia copiato l'opera ma l'abbia, appunto, personalmente creata. Il secondo requisito, quello del valore artistico di per sé, impone, nel giudizio avente ad oggetto un'opera dell'arte applicata all'industria, una valutazione di "meritevolezza", un quid di più, che va oltre il parametro del carattere individuale (applicato in materia di modelli e disegni); per contro, il presupposto del "valore artistico di per sé " non coincide più con quel requisito della "scindibilità" ideale dell'opera (autonomia rispetto al prodotto incorporante) previsto dall'originaria formulazione dell'art. 2, n. 4, L.A.: il detto requisito è stato espressamente abrogato dalla disposizione di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 95/2001 citata,; il requisito del valore artistico di per sé va inteso nel senso che, per il riconoscimento della tutela ai sensi della L.A. ad un prodotto industriale, occorre che nello stesso possa individuarsi una prevalenza funzionale del valore artistico sull'utilità pratica dell'opera; dunque, non una maggiore creatività in termini quantitativi, bensì una diversa attitudine dell'oggetto stesso, il quale, oltre ad essere una personale rappresentazione dello stesso oggetto da parte dell'autore, deve rivestire l'ulteriore caratteristica di oggetto artistico, avente un valore autonomo nell'ambito di un separato circuito - quello degli oggetti d'arte - e solo in quanto tale ammesso ad ottenere una maggiore protezione rispetto al profilo strettamente commerciale; occorre cioè che vi sia stata una sorta di riconoscimento collettivo del suo valore artistico, riconoscimento desunto o desumibile, ad.es., dall'esposizione in mostre, da recensioni, da valutazioni di esperti, ecc.." (Trib. Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell., 02/07/2008) |