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Prestazione occasionale e cessione diritti d'autore - Versione stampabile

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Prestazione occasionale e cessione diritti d'autore - Anakleto - 16 Feb 2011

Salve a tutti,
innanzitutto vi faccio i complimenti per il progetto e per il forum, davvero molto utili!
Vi scrivo perchè, dopo essermi 'spazzolato' quasi tutto il forum ho paura di aver fatto indigestione
e vorrei avere qualche chiarimento definitivo.

Nel caso di una prestazione occasionale che preveda anche la cessione di alcuni diritti d'autore (nello specifico la possibilità di modificare l'opera) si rende necessario un contratto perchè sia garantito il rispetto dei termini di utilizzo o può andar bene anche la nota di lavoro?
In quest'ultimo caso è bene aggiungere alla nota di lavoro i punti 9 e 10 del contratto?

La ritenuta d'acconto si calcola sul 75% (o 60%) per opere d'ingegno in generale o solamente nel caso si cedano anche i relativi diritti d'autore?
In quest'ultimo caso, devono essere ceduti tutti i diritti d'autore (eccetto ovviamente quelli morali) o sono sufficienti solo alcuni?

Grazie in anticipo


Prestazione occasionale e cessione diritti d'autore - Jack - 18 Feb 2011

Ciao anakleto, benvenuto! Scusa la lentezza ma siamo un po' in mezzo a mille questioni. Smiling

Citazione:Nel caso di una prestazione occasionale che preveda anche la cessione di alcuni diritti d'autore (nello specifico la possibilità di modificare l'opera) si rende necessario un contratto perchè sia garantito il rispetto dei termini di utilizzo o può andar bene anche la nota di lavoro?

Come ti rispondevi tu stesso, puoi semplicemente estrapolare la licenza. Paragrafi 9 e 10. E inviarli in accluso alla ricevuta. Puoi anche usare una Creative Commons, visto che permetti la modifica dell'opera. Altrimenti la licenza Oscon va bene. Anche perchè spesso per il cliente "ignorante" la creative commons vuol dire "posso fare quel che voglio".

Citazione:La ritenuta d'acconto si calcola sul 75% (o 60%) per opere d'ingegno in generale o solamente nel caso si cedano anche i relativi diritti d'autore?

Vale in caso di cessione di opera d'ingegno (diritti economici). Potrebbe quindi essere il tuo caso (le percentuali, come già avrai letto, dipendono dall'età).

Citazione:In quest'ultimo caso, devono essere ceduti tutti i diritti d'autore (eccetto ovviamente quelli morali) o sono sufficienti solo alcuni?

Anche una parte, anche perchè sommariamente i diritti sono due: morali, economici. I morali sono inalienabili, quelli economici vengono ceduti stabilendone le condizioni.

J


Prestazione occasionale e cessione diritti d'autore - Jack - 18 Feb 2011

Aggiungo due fonti un po' cervellotiche. Ma molto valide perchè puntuali. La prima è di d'Abruzzo (ma un po' datata), persona assai competente che ho conosciuto in passato, e che spesso risponde disponibilmente anche alle email. La seconda un approfondimento della CGIL, piuttosto ampia.

J


Prestazione occasionale e cessione diritti d'autore - Anakleto - 22 Feb 2011

Grazie mille Jack.

Ho un'altra domanda da farti relativamente ai diritti d'autore...
Non mi è chiaro, dato che si parla sempre in termini di 'cessione' o 'trasferimento', se l'autore, nel caso in cui decida di concedere alcuni dei diritti di sfruttamento economico, può comunque continuare ad esercitarli.
In altre parole i diritti di sfruttamento economico si possono solo trasferie o si possono anche concedere?


Prestazione occasionale e cessione diritti d'autore - Jack - 23 Feb 2011

Ti cito direttamente alcuni articoli della legge (633/1941) per farti capire meglio. Alcuni un po' particolari che è comunque bene conoscere (perchè introdotti furbescamente e successivamente). Il Capo III è particolarmente inerente.

Citazione:Art. 12-bis. Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Citazione:Art. 18-bis

1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.

3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.

4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.

5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.

Citazione:Art. 19

I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuno delle sue parti.

Citazione:Art. 20. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Citazione:Art. 23

Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

Citazione:Art. 26 [...] La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di settant'anni dalla prima pubblicazione[..]

Questo dovrebbe aiutarti a capire meglio il funzionamento. Dai magari anche un'occhiata alla legge nella sua interezzza cercando le parole "anni alla", per vedere eventuali eccezioni alle scadenze dell'art 26.

J


Prestazione occasionale e cessione diritti d'autore - luca9191 - 7 Jul 2017

Salve a tutti, scrivo qui sperando che chissà magari qualche casa editrice veda questo messaggio. Sono qui perché vorrei cedere i miei diritti d'autore, mi farò carico anche della relativa transazione rimborsando l'acquirente. Vorrei farlo perché ho firmato un contratto truffaldino e sto cercando di rimetterci il meno possibile: unica condizione che richiedo per il potenziale acquirente è farsi carico dell'acquisto delle copie in circolazione del libro. Non dovrebbero essercene molte in circolazione