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cessioni delle proprie opere direttamente in quanto autori - Spes - 4 Apr 2012 Salve, in questo periodo di crisi non per tutti è percorribile la strada delle partite iva a quanto prevede la convenzione di Berna che ha valore normativo più elevato di qualunque altra legge o regolamento o prassi non scritta ed è possibile avvalersi dei propri diritti senza alcuna formalità. La cessione dei diritti d'autore è riconosciuto dall'unione europea a garanzia degli autori. Nelle arti protette da tale normativa oltre a quelle come la pittura, ce ne sono altre meno conosciute come la fotografia, i video, i siti web, i software, ecc. E' indifferente il motivo o il contenuto dell'opera, perchè nessuno è leggittimato a sindacare su cosa è arte o cosa non lo è. E' il fatto di compiere un atto creativo nei settori protetti che fa arte. Realizzare un opera protetta secondo la normativa europea è sufficiente realizzare una qualunque libera scelta durante una delle fasi che portano alla produzione di un opera. Invito tutti a leggere qui: Agenzia delle Entrate Un autore privato senza partita iva svolge una prestazione assimilata a lavoro autonomo, non è un lavoro autonomo. Nella relazione se ne parla nel capitolo dedicato al lavoro autonomo. In coda vi è la bibliografia. A questa aggiungo la convenzione di Berna che è parte integrante dell'Unione Europea. Nel campo dei diritti di autore differentemente da quello delle prestazioni occasionali, non è stato posto alcun limite tranne quello delle detrazioni. Cioè fino a compensi per un totale di oltre 50.000,00€ l'anno si ha diritto a scaricare costi per il 25% del compenso in maniera forfettaria e non documentata, oltre non si ha questo diritto. Tale diritto è incrementato al 40% se l'autore ha meno di 35 anni. La cessione dei diritti d'autore non essendo una professione non comporta mai iscrizione o contributi INPS. Il sistema della notula o ricevuta occasionale è sufficiente a certificare questi compensi, ma è necessario solo se l'acquirente o committente non si occupa di documentare l'acquisto dei diritti d'autore e si vuole procedere alla consegna e giustamente documentare il compenso in dichiarazione. In campo dei diritti d'autore, l'onere della documentazione spetterebbe a chi acquista, ma se non se ne occupa suggerisco una nota di debito quietanzata. Ciao. cessioni delle proprie opere direttamente in quanto autori - Mari8 - 12 May 2012 è vero, se ne è parlato in alcune discussioni sul forum. cessioni delle proprie opere direttamente in quanto autori - lillo - 17 May 2012 Salve gente, posto qui di seguito il link per una ritenuta d'acconto relativa alla concessione del diritto di sincronizzazione di opere musicali, per un ipotetico importo lordo pari alla somma di euro 10.000. La stessa ritenuta, si riferisce alla concessione di uno dei diritti patrimoniali connessi alla realizzazione di un'opera dell'ingegno (nella fattispecie di brani musicali ad un regista, quali colonna sonora per un film), accordata al committente direttamente dall'autore con meno di 35 anni di età (il che consente un abbattimento notevole delle tasse da sostenere - 20% di R.A. sul 60% dell'importo lordo pattuito con il committente). Io ci combatto da mesi con la stesura di una ritenuta d'acconto decente... spero che questa possa aiutare altri, impelagati forse nella mia medesima situazione... Tra l'altro, i guadagni derivanti di cessioni di diritti d'autore, non sarebbero soggetti ad ulteriori tassazioni inps, anche per cifre superiori ai 5.000 euro. In sostanza, una volta che il committente provvede al pagamento della ritenuta d'acconto del 20% sull'imponibile (fungendo da sostituto d'imposta), si è liberi da qualsivoglia altro vincolo fiscale, (salvo ulteriori conguagli che saranno addebitati dal fisco, l'anno successivo a quello della lavorazione, allorquando si provvederà alla realizzazione dell'indispensabile modello 730 o unico). A presto! P.S. Si accettano commenti, e proposte di modifica. ^_^ RITENUTA D'ACCONTO TIPO - DIRITTO D'AUTORE cessioni delle proprie opere direttamente in quanto autori - Spes - 25 May 2012 Chiaramente l'iscrizione SIAE non è obbligatoria, se si lavora per un privato, si deve pretendere il lordo e non il netto, altrimenti non lo pagheranno mai in quanto non sono sostituti di imposta. Nella copia dell'acquirente resta da applicare la marca da bollo. Il resto mi sembra apposto. Suggerisco la lettura di questo blog. |