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		<title><![CDATA[Forum fiscale di Oscon - Notizie di diritto]]></title>
		<link>https://oscon.it/forums/</link>
		<description><![CDATA[Forum fiscale di Oscon - https://oscon.it/forums]]></description>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 02:47:08 +0000</pubDate>
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			<title><![CDATA[Prestazione occasionale limite 10.000 euro]]></title>
			<link>https://oscon.it/forums/d-prestazione-occasionale-limite-10-000-euro</link>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 09:56:48 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://oscon.it/forums/member.php?action=profile&uid=2429">StudioDuchemino</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://oscon.it/forums/d-prestazione-occasionale-limite-10-000-euro</guid>
			<description><![CDATA[Una delle novità più recenti in materia di prestazioni occasionali riguarda l'aumento del limite economico per i compensi annuali, che è stato portato a <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">10.000 euro</span> per singolo utilizzatore, rispetto ai precedenti 5.000 euro. Questo cambiamento è stato introdotto per ampliare l'accesso a questa forma contrattuale, rendendola più flessibile per datori di lavoro e lavoratori.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Una delle novità più recenti in materia di prestazioni occasionali riguarda l'aumento del limite economico per i compensi annuali, che è stato portato a <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">10.000 euro</span> per singolo utilizzatore, rispetto ai precedenti 5.000 euro. Questo cambiamento è stato introdotto per ampliare l'accesso a questa forma contrattuale, rendendola più flessibile per datori di lavoro e lavoratori.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Web master responsabile diffamazione]]></title>
			<link>https://oscon.it/forums/d-web-master-responsabile-diffamazione</link>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 10:43:07 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://oscon.it/forums/member.php?action=profile&uid=2429">StudioDuchemino</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://oscon.it/forums/d-web-master-responsabile-diffamazione</guid>
			<description><![CDATA[Tribunale Trani, Sentenza, 14/10/2008, n. 1070<br />
<br />
Sussiste il dovere, in capo al titolare e amministratore di un sito Internet, di operare una verifica sulla antigiuridicità del materiale ivi inserito e di cancellare contenuti illeciti e lesivi dell'altrui onore e reputazione (fattispecie di messaggi diffamatori anonimi pubblicati in un forum e non rimossi dal web master).<br />
<br />
Fonti:<br />
Foro It., 2009, 1, 10, 2865]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tribunale Trani, Sentenza, 14/10/2008, n. 1070<br />
<br />
Sussiste il dovere, in capo al titolare e amministratore di un sito Internet, di operare una verifica sulla antigiuridicità del materiale ivi inserito e di cancellare contenuti illeciti e lesivi dell'altrui onore e reputazione (fattispecie di messaggi diffamatori anonimi pubblicati in un forum e non rimossi dal web master).<br />
<br />
Fonti:<br />
Foro It., 2009, 1, 10, 2865]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tutela "urgente" contro immagini usate abusivamente on line]]></title>
			<link>https://oscon.it/forums/d-tutela-urgente-contro-immagini-usate-abusivamente-on-line</link>
			<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 11:54:27 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://oscon.it/forums/member.php?action=profile&uid=2429">StudioDuchemino</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://oscon.it/forums/d-tutela-urgente-contro-immagini-usate-abusivamente-on-line</guid>
			<description><![CDATA[Tribunale Catanzaro, Sez. spec. in materia di imprese, Ordinanza, 22/06/2023, n. 279<br />
<br />
In tema di tutela del diritto d'autore, in caso di pubblicazione non autorizzata, su sito web, di immagini tutelate con il diritto di esclusiva, deve riconosci sussistente, ai fini dell'inibitoria di cui all'art. 163 della L. 22 aprile 1941 n. 633, il "periculum in mora", atteso che detto utilizzo provoca una costante perdita di valore commerciale delle fotografie stesse, poiché introduce un elemento di forte dissuasione all'acquisto dell'immagine da parte di potenziali clienti alla ricerca di immagini più esclusive e ciò senza considerare l'estrema difficoltà di una successiva eventuale quantificazione del danno da ristorare per equivalente.<br />
<br />
Fonti:<br />
Massima redazionale, 2023]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tribunale Catanzaro, Sez. spec. in materia di imprese, Ordinanza, 22/06/2023, n. 279<br />
<br />
In tema di tutela del diritto d'autore, in caso di pubblicazione non autorizzata, su sito web, di immagini tutelate con il diritto di esclusiva, deve riconosci sussistente, ai fini dell'inibitoria di cui all'art. 163 della L. 22 aprile 1941 n. 633, il "periculum in mora", atteso che detto utilizzo provoca una costante perdita di valore commerciale delle fotografie stesse, poiché introduce un elemento di forte dissuasione all'acquisto dell'immagine da parte di potenziali clienti alla ricerca di immagini più esclusive e ciò senza considerare l'estrema difficoltà di una successiva eventuale quantificazione del danno da ristorare per equivalente.<br />
<br />
Fonti:<br />
Massima redazionale, 2023]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pubblicazione di foto protette]]></title>
			<link>https://oscon.it/forums/d-pubblicazione-di-foto-protette</link>
			<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 10:19:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://oscon.it/forums/member.php?action=profile&uid=2429">StudioDuchemino</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://oscon.it/forums/d-pubblicazione-di-foto-protette</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Il tribunale può bloccare d'urgenza la pubblicazione di foto esclusive coperte dal diritto d'autore</span><br />
<br />
<br />
Tribunale Catanzaro, Sez. spec. in materia di imprese, Ordinanza, 22/06/2023, n. 279<br />
<br />
In tema di tutela del diritto d'autore, in caso di pubblicazione non autorizzata, su sito web, di immagini tutelate con il diritto di esclusiva, deve riconosci sussistente, ai fini dell'inibitoria di cui all'art. 163 della L. 22 aprile 1941 n. 633, il "periculum in mora", atteso che detto utilizzo provoca una costante perdita di valore commerciale delle fotografie stesse, poiché introduce un elemento di forte dissuasione all'acquisto dell'immagine da parte di potenziali clienti alla ricerca di immagini più esclusive e ciò senza considerare l'estrema difficoltà di una successiva eventuale quantificazione del danno da ristorare per equivalente.<br />
<br />
Fonti:<br />
Massima redazionale, 2023<br />
<br />
<br />
<a href="http://www.studioduchemino.com" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">www.studioduchemino.com</a><br />
<br />
<a href="https://www.studioduchemino.com/consulenza-legale-online/" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://www.studioduchemino.com/consulen...le-online/</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Il tribunale può bloccare d'urgenza la pubblicazione di foto esclusive coperte dal diritto d'autore</span><br />
<br />
<br />
Tribunale Catanzaro, Sez. spec. in materia di imprese, Ordinanza, 22/06/2023, n. 279<br />
<br />
In tema di tutela del diritto d'autore, in caso di pubblicazione non autorizzata, su sito web, di immagini tutelate con il diritto di esclusiva, deve riconosci sussistente, ai fini dell'inibitoria di cui all'art. 163 della L. 22 aprile 1941 n. 633, il "periculum in mora", atteso che detto utilizzo provoca una costante perdita di valore commerciale delle fotografie stesse, poiché introduce un elemento di forte dissuasione all'acquisto dell'immagine da parte di potenziali clienti alla ricerca di immagini più esclusive e ciò senza considerare l'estrema difficoltà di una successiva eventuale quantificazione del danno da ristorare per equivalente.<br />
<br />
Fonti:<br />
Massima redazionale, 2023<br />
<br />
<br />
<a href="http://www.studioduchemino.com" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">www.studioduchemino.com</a><br />
<br />
<a href="https://www.studioduchemino.com/consulenza-legale-online/" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://www.studioduchemino.com/consulen...le-online/</a>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le notizie on line vanno sempre aggiornate, specialmente se infangano]]></title>
			<link>https://oscon.it/forums/d-le-notizie-on-line-vanno-sempre-aggiornate-specialmente-se-infangano</link>
			<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 16:58:28 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://oscon.it/forums/member.php?action=profile&uid=2429">StudioDuchemino</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://oscon.it/forums/d-le-notizie-on-line-vanno-sempre-aggiornate-specialmente-se-infangano</guid>
			<description><![CDATA[Si segnala una sentenza della Corte di Cassazione, secondo cui le notizie vanno aggiornate.<br />
<br />
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 05/04/2012, n. 5525<br />
<br />
Le notizie presenti negli archivi on-line devono permettere un immediato rintracciamento degli aggiornamenti della vicenda narrata, soprattutto quando questa attiene a profili giudiziari i cui esiti abbiano capovolto l'iniziale descrizione dei fatti.<br />
<br />
<br />
Fonti:<br />
Praticanti Diritto, 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Si segnala una sentenza della Corte di Cassazione, secondo cui le notizie vanno aggiornate.<br />
<br />
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 05/04/2012, n. 5525<br />
<br />
Le notizie presenti negli archivi on-line devono permettere un immediato rintracciamento degli aggiornamenti della vicenda narrata, soprattutto quando questa attiene a profili giudiziari i cui esiti abbiano capovolto l'iniziale descrizione dei fatti.<br />
<br />
<br />
Fonti:<br />
Praticanti Diritto, 2012]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'admin di norma non è responsabile di diffamazione]]></title>
			<link>https://oscon.it/forums/d-l-admin-di-norma-non-e-responsabile-di-diffamazione</link>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 19:04:13 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://oscon.it/forums/member.php?action=profile&uid=2429">StudioDuchemino</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://oscon.it/forums/d-l-admin-di-norma-non-e-responsabile-di-diffamazione</guid>
			<description><![CDATA[Cass. pen., Sez. V, 21/09/2022, n. 45680<br />
<br />
In tema di responsabilità per le pubblicazioni diffamatorie di soggetti diversi dagli autori dei post o commenti, l'amministratore di un sito internet deve essere ritenuto non responsabile ai sensi dell'art. 57 cod. pen., perché tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook), salvo che sussistano elementi che denotino la compartecipazione dell'amministratore alla attività diffamatoria. Dunque in assenza di un titolo specifico di imputazione di responsabilità, non potendo applicarsi ai gestori di siti internet, blog et similia una responsabilità ex art 57 c.p., non essendo equiparabili tali figure ai direttori responsabili dei giornali, l'ascrivibilità del fatto deve essere ricostruita in base alle comuni regole del concorso nel reato, oltre che per attribuzione diretta qualora l'autore dello scritto denigratorio pubblicato sul blog sia il medesimo gestore. Tuttavia, la mancata tempestiva attivazione del gestore del blog nella rimozione di proposizioni denigratorie può costituire indice di adesione volontaria ad esse, consentendone l'ulteriore divulgazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cass. pen., Sez. V, 21/09/2022, n. 45680<br />
<br />
In tema di responsabilità per le pubblicazioni diffamatorie di soggetti diversi dagli autori dei post o commenti, l'amministratore di un sito internet deve essere ritenuto non responsabile ai sensi dell'art. 57 cod. pen., perché tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook), salvo che sussistano elementi che denotino la compartecipazione dell'amministratore alla attività diffamatoria. Dunque in assenza di un titolo specifico di imputazione di responsabilità, non potendo applicarsi ai gestori di siti internet, blog et similia una responsabilità ex art 57 c.p., non essendo equiparabili tali figure ai direttori responsabili dei giornali, l'ascrivibilità del fatto deve essere ricostruita in base alle comuni regole del concorso nel reato, oltre che per attribuzione diretta qualora l'autore dello scritto denigratorio pubblicato sul blog sia il medesimo gestore. Tuttavia, la mancata tempestiva attivazione del gestore del blog nella rimozione di proposizioni denigratorie può costituire indice di adesione volontaria ad esse, consentendone l'ulteriore divulgazione.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I social possono rimuovere gli account dei no vax]]></title>
			<link>https://oscon.it/forums/d-i-social-possono-rimuovere-gli-account-dei-no-vax</link>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 14:47:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://oscon.it/forums/member.php?action=profile&uid=2429">StudioDuchemino</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://oscon.it/forums/d-i-social-possono-rimuovere-gli-account-dei-no-vax</guid>
			<description><![CDATA[Tribunale Varese, Sez. I, Ordinanza, 02/08/2022, n. 1181<br />
<br />
I social network possono sospendere gli account degli utenti no vax rimuovendo i contenuti che veicolano la disinformazione sanitaria. le condizioni contrattuali non possono ritenersi vessatorie perché possono essere ricondotte nell'alveo della regolamentazione contrattuale ordinaria. Inoltre, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero anche per gli utenti dei social network non è assoluto ma incontra dei limiti, dettati nel caso esaminato dal diritto alla salute degli altri iscritti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tribunale Varese, Sez. I, Ordinanza, 02/08/2022, n. 1181<br />
<br />
I social network possono sospendere gli account degli utenti no vax rimuovendo i contenuti che veicolano la disinformazione sanitaria. le condizioni contrattuali non possono ritenersi vessatorie perché possono essere ricondotte nell'alveo della regolamentazione contrattuale ordinaria. Inoltre, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero anche per gli utenti dei social network non è assoluto ma incontra dei limiti, dettati nel caso esaminato dal diritto alla salute degli altri iscritti.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il professionista deve sempre avere un incarico]]></title>
			<link>https://oscon.it/forums/d-il-professionista-deve-sempre-avere-un-incarico</link>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 14:45:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://oscon.it/forums/member.php?action=profile&uid=2429">StudioDuchemino</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://oscon.it/forums/d-il-professionista-deve-sempre-avere-un-incarico</guid>
			<description><![CDATA[Tribunale Napoli, 08/09/2022, n. 7887<br />
<br />
In tema di diritto al compenso del professionista, opera il principio di diritto secondo cui il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. È così necessario che vi sia stato uno scambio di consensi, costituito dalla proposta contrattuale (in genere, rappresentata dal conferimento dell'incarico), nonché dell'accettazione (in genere espressa per facta concludentia) dal professionista, che esegue la prestazione richiesta. Quanto innanzi tenendo ben presente che ove si verifichi un inadempimento del professionista rispetto alle obbligazioni assunte ciò comporta, tra l'altro, la perdita per lo stesso del diritto al compenso. Invero, il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia. Di conseguenze non vi è dubbio che la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale il medesimo è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve (salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c. la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà), e quindi, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, oltre al risarcimento del danno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tribunale Napoli, 08/09/2022, n. 7887<br />
<br />
In tema di diritto al compenso del professionista, opera il principio di diritto secondo cui il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. È così necessario che vi sia stato uno scambio di consensi, costituito dalla proposta contrattuale (in genere, rappresentata dal conferimento dell'incarico), nonché dell'accettazione (in genere espressa per facta concludentia) dal professionista, che esegue la prestazione richiesta. Quanto innanzi tenendo ben presente che ove si verifichi un inadempimento del professionista rispetto alle obbligazioni assunte ciò comporta, tra l'altro, la perdita per lo stesso del diritto al compenso. Invero, il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia. Di conseguenze non vi è dubbio che la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale il medesimo è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve (salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c. la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà), e quindi, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, oltre al risarcimento del danno.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La banca non è responsabile per le frodi se fornisce il token]]></title>
			<link>https://oscon.it/forums/d-la-banca-non-e-responsabile-per-le-frodi-se-fornisce-il-token</link>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 14:42:22 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://oscon.it/forums/member.php?action=profile&uid=2429">StudioDuchemino</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://oscon.it/forums/d-la-banca-non-e-responsabile-per-le-frodi-se-fornisce-il-token</guid>
			<description><![CDATA[Tribunale Ascoli Piceno, Sez. I, 25/10/2022, n. 679<br />
<br />
In materia di frodi bancarie, è da escludersi la responsabilità della banca per le disposizioni di pagamento disconosciute dal cliente qualora la prima offra la prova di aver adottato adeguati sistemi informatici atti a prevenire le frodi. (Nel caso di specie, l'istituto di credito ha assolto al proprio onere probatorio dal momento che ha posto a disposizione del cliente le password one time generate dai dispositivi OTP o TOKEN).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tribunale Ascoli Piceno, Sez. I, 25/10/2022, n. 679<br />
<br />
In materia di frodi bancarie, è da escludersi la responsabilità della banca per le disposizioni di pagamento disconosciute dal cliente qualora la prima offra la prova di aver adottato adeguati sistemi informatici atti a prevenire le frodi. (Nel caso di specie, l'istituto di credito ha assolto al proprio onere probatorio dal momento che ha posto a disposizione del cliente le password one time generate dai dispositivi OTP o TOKEN).]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quando è punita la diffamazione su internet?]]></title>
			<link>https://oscon.it/forums/d-quando-e-punita-la-diffamazione-su-internet</link>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 14:36:01 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://oscon.it/forums/member.php?action=profile&uid=2429">StudioDuchemino</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://oscon.it/forums/d-quando-e-punita-la-diffamazione-su-internet</guid>
			<description><![CDATA[Tribunale Milano, Sez. I, Sentenza, 11/01/2022, n. 94<br />
<br />
Parti: OIPA Italia Onlus c. Partito Animalista Europeo<br />
L'inserimento in internet di informazioni lesive dell'onore e della reputazione altrui costituisce diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, terzo comma, c.p., commessa con altro mezzo di pubblicità rispetto alla stampa, sicché anche in questo caso trovano applicazione gli stessi limiti derivanti dal bilanciamento tra il diritto di critica o di cronaca e quello all'onore e alla reputazione, quali la verità obiettiva delle informazioni (verità anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la continenza delle espressioni usate e l'interesse pubblico all'informazione (cosiddetta pertinenza).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tribunale Milano, Sez. I, Sentenza, 11/01/2022, n. 94<br />
<br />
Parti: OIPA Italia Onlus c. Partito Animalista Europeo<br />
L'inserimento in internet di informazioni lesive dell'onore e della reputazione altrui costituisce diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, terzo comma, c.p., commessa con altro mezzo di pubblicità rispetto alla stampa, sicché anche in questo caso trovano applicazione gli stessi limiti derivanti dal bilanciamento tra il diritto di critica o di cronaca e quello all'onore e alla reputazione, quali la verità obiettiva delle informazioni (verità anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la continenza delle espressioni usate e l'interesse pubblico all'informazione (cosiddetta pertinenza).]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quando è responsabile la società di hosting]]></title>
			<link>https://oscon.it/forums/d-quando-e-responsabile-la-societa-di-hosting</link>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 14:33:48 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://oscon.it/forums/member.php?action=profile&uid=2429">StudioDuchemino</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://oscon.it/forums/d-quando-e-responsabile-la-societa-di-hosting</guid>
			<description><![CDATA[Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/06/2022, n. 18430<br />
<br />
Il prestatore del servizio di hosting è responsabile con riguardo al contenuto delle informazioni ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 70 del 2003, quando egli sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione, oppure egli non agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso appena avuta conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti.<br />
<br />
<a href="http://www.studioduchemino.com" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">www.studioduchemino.com</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/06/2022, n. 18430<br />
<br />
Il prestatore del servizio di hosting è responsabile con riguardo al contenuto delle informazioni ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 70 del 2003, quando egli sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione, oppure egli non agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso appena avuta conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti.<br />
<br />
<a href="http://www.studioduchemino.com" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">www.studioduchemino.com</a>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Diritto all'oblio: obbligo di essere precisi]]></title>
			<link>https://oscon.it/forums/d-diritto-all-oblio-obbligo-di-essere-precisi</link>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 13:11:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://oscon.it/forums/member.php?action=profile&uid=2429">StudioDuchemino</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://oscon.it/forums/d-diritto-all-oblio-obbligo-di-essere-precisi</guid>
			<description><![CDATA[Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 21/07/2021, n. 20861 (rv. 662180-01)<br />
<br />
In tema di diritto all'oblio, la domanda giudiziale di deindicizzazione di alcune pagine web deve contenere la precisa individuazione dei risultati della ricerca da rimuovere, sia per ragioni processuali, poiché l'atto introduttivo del giudizio esige, a pena di nullità, l'indicazione del "petitum" mediato, sia per ragioni sostanziali, poiché l'obbligo di intervento del "provider" presuppone la conoscenza da parte di quest'ultimo dell'esistenza di contenuti suscettibili di rimozione. Inoltre, è l'individuazione di detti risultati che consente al giudice di effettuare, nella singola fattispecie, il fondamentale bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personale e interesse pubblico all'informazione, in base ad elementi di fatto acquisiti al processo e sottoposti al contradittorio delle parti. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE SPOLETO, 14/12/2016)<br />
<br />
<a href="http://www.studioduchemino.com" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">www.studioduchemino.com</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 21/07/2021, n. 20861 (rv. 662180-01)<br />
<br />
In tema di diritto all'oblio, la domanda giudiziale di deindicizzazione di alcune pagine web deve contenere la precisa individuazione dei risultati della ricerca da rimuovere, sia per ragioni processuali, poiché l'atto introduttivo del giudizio esige, a pena di nullità, l'indicazione del "petitum" mediato, sia per ragioni sostanziali, poiché l'obbligo di intervento del "provider" presuppone la conoscenza da parte di quest'ultimo dell'esistenza di contenuti suscettibili di rimozione. Inoltre, è l'individuazione di detti risultati che consente al giudice di effettuare, nella singola fattispecie, il fondamentale bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personale e interesse pubblico all'informazione, in base ad elementi di fatto acquisiti al processo e sottoposti al contradittorio delle parti. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE SPOLETO, 14/12/2016)<br />
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<a href="http://www.studioduchemino.com" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">www.studioduchemino.com</a>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Diffamazione su You Tube: da quando scatta il reato?]]></title>
			<link>https://oscon.it/forums/d-diffamazione-su-you-tube-da-quando-scatta-il-reato</link>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 17:22:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://oscon.it/forums/member.php?action=profile&uid=2429">StudioDuchemino</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://oscon.it/forums/d-diffamazione-su-you-tube-da-quando-scatta-il-reato</guid>
			<description><![CDATA[Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 14/03/2022, n. 24585 <br />
<br />
Il delitto di diffamazione tramite inserimento di un video nel canale "You Tube" ha natura di reato istantaneo di evento, che si consuma nel momento in cui la frase o l'immagine lesiva diventano fruibili da parte di terzi mediante l'inserimento nel "web", con la conseguenza che da quel momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il prolungarsi della lesione del bene giuridico protetto dalla norma non incide sulla struttura del reato, trasformandolo in reato permanente). (Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 13/05/2020)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 14/03/2022, n. 24585 <br />
<br />
Il delitto di diffamazione tramite inserimento di un video nel canale "You Tube" ha natura di reato istantaneo di evento, che si consuma nel momento in cui la frase o l'immagine lesiva diventano fruibili da parte di terzi mediante l'inserimento nel "web", con la conseguenza che da quel momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il prolungarsi della lesione del bene giuridico protetto dalla norma non incide sulla struttura del reato, trasformandolo in reato permanente). (Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 13/05/2020)]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pubblicazione non autorizzata di foto sul web: quanto risarcire?]]></title>
			<link>https://oscon.it/forums/d-pubblicazione-non-autorizzata-di-foto-sul-web-quanto-risarcire</link>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 17:21:40 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://oscon.it/forums/member.php?action=profile&uid=2429">StudioDuchemino</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://oscon.it/forums/d-pubblicazione-non-autorizzata-di-foto-sul-web-quanto-risarcire</guid>
			<description><![CDATA[Tribunale Roma, 05/10/2021, n. 15490<br />
<br />
La riproduzione non autorizzata su sito web di una fotografia costituisce violazione del diritto esclusivo dell'autore di comunicazione al pubblico dell'opera. Costituiscono valido riferimento per il calcolo del danno in via equitativa le tabelle del Compendio SIAE delle norme e dei compensi per la riproduzione di opere delle arti figurative.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tribunale Roma, 05/10/2021, n. 15490<br />
<br />
La riproduzione non autorizzata su sito web di una fotografia costituisce violazione del diritto esclusivo dell'autore di comunicazione al pubblico dell'opera. Costituiscono valido riferimento per il calcolo del danno in via equitativa le tabelle del Compendio SIAE delle norme e dei compensi per la riproduzione di opere delle arti figurative.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Truffa on line]]></title>
			<link>https://oscon.it/forums/d-truffa-on-line</link>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 17:19:49 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://oscon.it/forums/member.php?action=profile&uid=2429">StudioDuchemino</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://oscon.it/forums/d-truffa-on-line</guid>
			<description><![CDATA[Si segnala questa sentenza: <br />
<br />
Tribunale Genova, Sentenza, 28/02/2022, n. 653<br />
<br />
Deve ritenersi integrata la truffa contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile giacché tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisar si nella volontà di non adempiere all'esecuzione del contratto sin dal momento dell'offerta on-line.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Si segnala questa sentenza: <br />
<br />
Tribunale Genova, Sentenza, 28/02/2022, n. 653<br />
<br />
Deve ritenersi integrata la truffa contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile giacché tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisar si nella volontà di non adempiere all'esecuzione del contratto sin dal momento dell'offerta on-line.]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
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