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Forum fiscale di Oscon › Forum ufficiale di Oscon › Fisco e normative › Apparire in Google con il nome del concorrente

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Apparire in Google con il nome del concorrente
glm2006ITALY Offline
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#1
8 Apr 2014, 11:36:05
Salve ragazzi.

Vorrei chiedere se è legale o meno questa "azione" di marketing.

Delle volte mi è stato chiesto se è possibile far apparire il sito dell'azienda "a" cercando il nome dell'azienda "b".

Questo delle volte è possibile "giocando" con i tag title della pagina.

La domanda è... è "legale" ?

Cosa ne pensate?
glm2006ITALY - Molina Gianluca
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StudioDuchemino Offline
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#2
8 Apr 2014, 12:19:00
No, non è una pratica legale, secondo me.
Costituisce, a seconda delle ricostruzioni interpretative, contraffazione di marchio e/o concorrenza sleale.
Ci sono molte sentenze sull'argomento di questi "agganciamenti" illeciti tramite tag. Credo tu ti riferisca a questo fenomeno.
Ne ricordo una.

"Trib. Genova, 13/10/1999 Soc. Abx Sistemi c. Soc. Compaq Computer - Va inibita in via d'urgenza, in quanto costituisce attività di concorrenza sleale, l'utilizzazione nell'indirizzo di un sito Internet di una denominazione corrispondente ad un marchio da altri registrato, il quale rappresenta altresì l'elemento distintivo dell'indirizzo di altro sito corrispondente a un motore di ricerca" (in Foro It., 2000, I, 2334 nota di PASCUZZI).

Se questo è il fenomeno cui ti riferisci, cioè agganciare un sito tramite vari sistemi all'interno del motore di ricerca ad un altro sito, è un fatto illecito.
Se è fenomeno analogo a questo, è parimenti illecito, come nel caso in cui digitando un'azienda, vengono associate parole come "truffa" o altre forme di diffamazione (anche se in questo caso la giurisprudenza non è uniforme).
Nei casi di cui parli, nel momento in cui è stato ritenuto responsabile anche il provider, non si vede come non sia responsabile a maggior ragione l'inserzionista o l'operatore che immette i criteri.
Avv. Stefano Duchemino

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glm2006ITALY Offline
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#3
8 Apr 2014, 12:24:46
Attenzione non sto parlando di acquisto di un dominio "specifico" che va a richiamare in parte o in toto il nome dell'azienda concorrente.

Faccio un esempio molto "pratico"

Se su Google inserisci "ottica miotti" in 3° posizione (in media) appare il sito di un mio cliente il quale dominio è completamente diverso da miotti.it!
glm2006ITALY - Molina Gianluca
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StudioDuchemino Offline
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#4
8 Apr 2014, 12:41:51
Quindi, in sostanza, lavorando sui metatag crei comunque un agganciamento?
In questo modo si può dire che, per esempio, se l'azienda a paga 5000 euro per creare un apparato di pubblicità, tu in questo modo la sfrutti, perchè la gente cerca l'azienda a e l'azienda b trae giovamento dal posizionamento che ne deriva?
Comunque, c'è anche una decisione come questa, che sembra in argomento, ma precisa tu i contorni della fattispecie, perchè vorrei capire bene se in Italia ci sono delle decisioni in materia.

"Sussistono i presupposti per la concessione di un provvedimento cautelare, a favore del titolare del diritto d'autore su un'opera cinematografica, finalizzato ad inibire la funzione del motore di ricerca sul "web" che, in risposta alle ricerche degli utenti, fornisca "link" a copie contraffatte di file audiovisivi della medesima opera. Trib. Roma Ordinanza, 22/03/2011"

E' un fenomeno analogo a quello di cui parli? Invece che sul sito di un altro, qui si atterra su siti dove scarichi le stesse opere, ma illegalmente clonate, mi pare di capire...
Avv. Stefano Duchemino

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glm2006ITALY Offline
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#5
8 Apr 2014, 14:09:33
No, direi che è decisamente diverso.

In questo caso sia l'azienda "A" che "B" trattano lo stesso settore merceologico e sono in concorrenza.

L'azienda "A" mi ha chiesto di cercare di far apparire il loro sito su Google se un utente sta cercando l'azienda "B"
glm2006ITALY - Molina Gianluca
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StudioDuchemino Offline
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#6
8 Apr 2014, 17:32:09
Ti riporto una decisione che condanna la società che aveva posto in essere quella condotta di cui parli tu. Per capire, però, e verificare che si tratta del medesimo caso, riporto anche un pezzo della motivazione, dove si descrive proprio l'effetto che descrivevi tu:


"Nella prospettazione di parte attrice, infatti, Sicily by Car avrebbe utilizzato il nome "M." come "meta tag" o "marcatore nascosto" all'interno del motore di ricerca "Google" al fine di creare un collegamento tra il predetto nome ed il link del proprio sito web "www.sbc.it", dove viene pubblicizzata la relativa attività.

In tal modo, l'utente che ricercava il sito di M. (digitando il corrispondente nome sul motore di ricerca "Google") raggiungeva il sito di Sicily by car.

Peraltro, per rendere ancora più efficace e conseguentemente più pericoloso tale collegamento, Sicily by Car avrebbe anche fatto sì, a detta della M., che tra i cd. "collegamenti sponsorizzati" di Google, in quanto tali particolarmente visibili, fosse visualizzato un link contenente in bella evidenza ed in neretto il nome "M.", che conduceva direttamente al proprio sito, in modo che l'utente venisse a maggior ragione sviato sul sito di Sicily by Car, che offre sul mercato i prodotti e servizi di autonoleggio contraddistinti dal marchio "Autoeuropa".

Si tratta di: Trib. Palermo Sez. spec. propr. industr. ed intell., Sent., 07-06-2013

In questo caso, l'utente che cerca sul web si trova dirottato in automatico su altro sito di un'azienda specifica. Mi pare che il caso sia questo, no? La condanna della società dimostra l'illiceità di questa pratica di concorrenza sleale, secondo me.
Avv. Stefano Duchemino

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glm2006ITALY Offline
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#7
8 Apr 2014, 17:37:15
E' un caso simile ma non uguale.

Nel mio caso non avviene nessun dirottamente automatico.

Giusto per intenderci sarebbe come ricercare su Google "Auto Mercedes Benz" e nei risultati apparisse anche un link su cui trovi delle auto della BMW (hai visto il caso dell'ottica miotti che ti dicevo prima?)
glm2006ITALY - Molina Gianluca
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StudioDuchemino Offline
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#8
8 Apr 2014, 17:41:12
Sì, anche se non mi compaiono altri siti diversi.
In ogni caso, impropriamente ho descritto come "dirottamento" il fenomeno, nel senso che facevo riferimento all'uso comune della parola nel linguaggio di tutti i giorni.
Il fenomeno, però, è descritto bene nella motivazione: se digiti cercando un'azienda, ti viene tra i risultati un'altra azienda o un altro sito. Questo fenomeno è sanzionato con la nuova norma che prevede la restituzione di tutto il fatturato illegittimo... Sad
Tra l'altro, per creare queste cose cosa si fa materialmente? Quello che è descritto in sentenza?
Questo è il punto.
Avv. Stefano Duchemino

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glm2006ITALY Offline
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#9
8 Apr 2014, 17:42:35
Ok.... quindi meglio evitare .... effettivamente è una procedura decisamente "border line" Rolling eyes
glm2006ITALY - Molina Gianluca
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StudioDuchemino Offline
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#10
8 Apr 2014, 17:45:06
Non solo, ma se ci pensi:

- la ditta A spende un sacco di soldi per arrivare ai primi posti;

- la ditta B riesce ad ottenere che esca il suo nome ai primi posti.

Qui è evidentissimo il danno commerciale e all'immagine...

Mi pare che un caso del genere, seppure diverso nella tecnica di base, è quello della KIRBI, la ditta che si occupa di quelle aspirapolveri pazzesche con motore della NASA. In effetti, in quel caso compaiono due ditte ai primi posti, una è un fasullo centro di assistenza che svia la concorrenza e col quale c'è stato il contenzioso; ora non so se effettivamente si tratta del fenomeno tecnico in questione, probabilmente no, ma alla base c'è la medesima "ratio" di sviare in qualche modo la clientela...
Avv. Stefano Duchemino

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Jack Offline
Deus ex machina
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#11
11 Apr 2014, 03:38:14
La giurisprudenza italiana e internazionale, invero, si è occupata in prevalenza di domini.
A mio parere un caso simile potrebbe eventualmente configurarsi come pratica di concorrenza sleale e/o abuso di marchio, con eventuali danni correlati/mancato guadagno (in taluni casi pure diffamazione, dipende dalle forme). Consiglierei la lettura di questo libro e in generale di questa voce.

Resta tuttavia l'oggettiva difficoltà tecnica di dimostrare che la condotta sia stata posta in essere in modo volontario e soprattutto attribuire le responsabilità relative. Questi due elementi sono fondamentali in sede di giudizio e potrebbero non essere provabili. E' infatti Google a effettuare la selezione e l'ordinamento dei contenuti nelle proprie pagine di risultato, lo fa in modo totalmente autonomo e solo indirettamente influenzato dai contenuti delle pagine (le variabili sono infatti molte altre, non tutte pubblicamente note).

Se l'operazione è compiuta con competenza, senza l'utilizzo palese del marchio (con tecniche di SEO più sottili), e senza quindi contenuti facilmente rilevabili, è certamente molto complesso dimostrare una responsabilità oggettiva. Il fatto potrebbe essere indipendente dalla volontà della parte coinvolta, o anche essere frutto di un'azione di un concorrente terzo con lo scopo di danneggiare l'altra parte.

D'altrocanto Google migliora costantemente i propri algoritmi proprio per scongiurare attività di questo tipo, che sono tecnicamente perciò piuttosto difficili da attuare, specie se si tratta di parole chiave ad alta concorrenza (e che Google penalizza, se rileva).

J

ps: Il caso riportato da Stefano è molto interessante. Mi pare onestamente affrontato in modo piuttosto lacunoso da un punto di vista tecnico e per certi versi stupefacente. Reputo inoltre alquanto azzardato condannare "eventualmente in solido Google" per quanto avvenuto. A mio modesto parere, in appello una sentenza del genere rischia d'essere spazzata via. Non ho tempo di leggerla tutta, ma intanto la linko.

La prima grave imprecisione che mi salta all'occhio nel testo citato da Stefano: "Sicily by Car avrebbe utilizzato il nome "M." come "meta tag" o "marcatore nascosto" all'interno del motore di ricerca "Google"". Il tag meta non è utilizzato da Sicily by Car all'interno del motore di ricerca Google; è, casomai (ma dovrebbe essere dimostrato, visto che Google afferma il contrario da anni), utilizzato dal motore di ricerca Google. Non è tra l'altro un "marcatore nascosto" ma casomai un "marcatore di significato" o, meglio, un metadato.
La responsabilità del provider è poi già stata generalmente esclusa in Europa e da altre sentenze italiane (es: Sentenza Tribunale di Roma, n. 12261/2013.), anche se c'è disparità di giudizio in merito e, specie in Italia, ognuno dice ciò che più gli aggrada... Da leggere bene.
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