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Forum fiscale di Oscon › Forum ufficiale di Oscon › Contratto e nota di lavoro › E se il cliente non consegna il materiale in tempo?

Modo discussione
E se il cliente non consegna il materiale in tempo?
nicobonetti Offline
Osconiano
Messaggi: 3
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2007
#1
9 Oct 2007, 10:06:12
A volte, se non spesso, sviluppando siti web è il cliente stesso a fornire materiale essenziale per terminare il lavoro (es: testi e foto).

Ogni tanto, però, - o per disorganizzazione, o per furbizia - il cliente tende a ritardare a tempo indeterminato la consegna di tale materiale dilungando cosi il lavoro: con perdite di tempo, soldi che non arrivano mai, e così via....

Come si può esprimere a contratto il concetto che: il materiale deve essere fornito entro tot tempo altrimenti il lavoro è da ritenersi concluso, con o senza la fornitura del materiale del cliente?

Grazie, complimenti per l'iniziativa!
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Jack Offline
Deus ex machina
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Discussioni: 95
Registrato: Jul 2007
#2
9 Oct 2007, 21:16:01
Ciao Nico, interessante questione: si potrebbe valutare l'aggiunta nella prox versione! Winking

Se vuoi proprio essere cattivissimo, al volo si potrebbe scrivere qualcosa tipo:

L'erogazione dei servizi è strettamente dipendente dalla consegna da parte del Cliente al Fornitore di quanto descritto al paragrafo X della nota di lavoro. Tale materiale dev'essere fatto pervenire al Fornitore entro il termine massimo di X settimane dalla firma di questo contratto. In caso di superamento di tali termini il fornitore si riserva la facoltà di applicare un interesse pari al 10% del valore totale dei servizi, per ogni X giorni di ritardo. Qualora la mancata consegna superasse di 30 giorni i termini previsti, il Fornitore ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno (art. 1453 c.c.), stimato nel 50% del valore totale dei servizi.

Ma anche un po' più diplomatica va bene Winking

J

ps: ho fatto una piccola modifica al titolo in modo che sia più facile trovarlo via motore di ricerca. Winking
Oscon: il facsimile di contratto e prestazione occasionale! Smiling
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Jack Offline
Deus ex machina
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Discussioni: 95
Registrato: Jul 2007
#3
7 Nov 2007, 08:17:52
nicobonetti Ha scritto:Come si può esprimere a contratto il concetto che: il materiale deve essere fornito entro tot tempo altrimenti il alvoro è da ritenersi concluso
Un breve messaggio per avvertire che nella nuova versione di Oscon è prevista una nuova clausola in proposito.

grazie per il suggerimento,
J Winking
Oscon: il facsimile di contratto e prestazione occasionale! Smiling
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MacLaser Offline
Dottore Osconiano
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Registrato: Sep 2007
#4
14 Dec 2007, 12:00:44 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14 Dec 2007, 12:06:14 da MacLaser.)
Mi inserisco nel topic dando una diversa linea di condotta, che è quella che ho (anche con alcuni colleghi) deciso di adottare!

Quando ci si è impegnati con cliente per la realizzazione di un sito, indipendentemente da come si opera, si tende a non acquisire ulteriori lavori per non trovarsi impiccati.

In ragione di questo fatto, con un legale stiamo valutando una clausola, che prevede una corresponsione economica per i periodi di attesa per causa del cliente.
Attualmente pensiamo che dovrebbe essere equo e non eccessivamente vessatorio un valore pari al 30% dell'importo lavoro.

Se ipoteticamente ho stabilito con il cliente, 1.000 euro per un lavoro da eseguire in due mesi, la corresponsione potrà essere di 150 euro al mese,
ovvero (1.000 / 2) * 30% = 150
Il corrispettivo dovrà essere calcolato sugli importi al netto di spese (es Hosting)!

Proprio perché se passo le giornate a caricare 30.000 immagini mi faccio il C__O ma mi pagano, se non le posso caricare perché il cliente si dimentica o per altri motivi l'onere non può e non deve gravare su di me.
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Jack Offline
Deus ex machina
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Registrato: Jul 2007
#5
15 Dec 2007, 01:45:20
MacLaser Ha scritto:stiamo valutando una clausola, che prevede una corresponsione economica per i periodi di attesa per causa del cliente.

Se ipoteticamente ho stabilito con il cliente, 1.000 euro per un lavoro da eseguire in due mesi, la corresponsione potrà essere di 150 euro al mese
Intendi: 150 euro al mese per ogni mensilità eccedente alle due previste, giusto?

Se non ho capito male ciò che intendi, trovandosi nella stessa situazione, compilando nel modo che segue l'art. 6 di Oscon il risultato sarebbe lo stesso:

Citazione:Tale materiale deve essere fatto pervenire al Fornitore entro il termine massimo di _otto__ settimane dalla data di firma di questo contratto. In caso di superamento del termine indicato il fornitore si riserva la facoltà di applicare un interesse pari al 15% del valore totale dei servizi, per ogni _trenta__ giorni di ritardo.
Pensi ci sia un rischio di nullità?

J
Oscon: il facsimile di contratto e prestazione occasionale! Smiling
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MacLaser Offline
Dottore Osconiano
Messaggi: 17
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Registrato: Sep 2007
#6
15 Dec 2007, 14:09:31
Jack Ha scritto:Intendi: 150 euro al mese per ogni mensilità eccedente alle due previste, giusto?

Se non ho capito male ciò che intendi, trovandosi nella stessa situazione, compilando nel modo che segue l'art. 6 di Oscon il risultato sarebbe lo stesso:

Citazione:Tale materiale deve essere fatto pervenire al Fornitore entro il termine massimo di _otto__ settimane dalla data di firma di questo contratto. In caso di superamento del termine indicato il fornitore si riserva la facoltà di applicare un interesse pari al 15% del valore totale dei servizi, per ogni _trenta__ giorni di ritardo.
Pensi ci sia un rischio di nullità?
J
Il ragionamento è leggermente diverso.
Vale principalmente per la realizzazione di un sito.
Diciamo che in il calendario è il seguente:
Fase 1: definizione caratteristiche del sito.
Fase 2: realizzazione del "motore" del sito e delle caratteristiche estetiche dello stesso.
Fase 3: caricamento del contenuti.
Fase 4: verifiche ottimizzazione e correzioni.

Lo stop può sorgere principalmente nella fase di caricamento dei contenuti, soprattutto se l'accordo prevede che sia il cliente a fornirli. ci si trova nella malaugurata condizione di essersi tenuti dello spazio (di lavoro) per fare il caricamento dei contenuti e di passare ore a girarsi i pollici.

Per questo motivo è da considerare la necessità di redigere un calendario, che preveda che una volta definite le caratteristiche (tecniche ed estetiche) il cliente si impegna a fornire il materiale entro 10/15 gg.
Se non provvede nei termini (in relazione alla fornitura dei contenuti) si deve far carico di avere una persona e relative atrezzature prenotata per assolvere al lavoro, se la stessa ne è di fatto impedita dalla negligenza della controparte paga il tempo perso.
Se come dici il lavoro si protrae oltre il termine del contratto è una cosa diversa, anche perché sarebbe necessario definire la "colpa"; inoltre i termine interesse è pericoloso si potrebbe sfociare nell'usura!
Al limite definirlo un indennizzo pari al XX% dell'importo dei contratto, anche il termine "mora" può creare problemi.

La caratteristica di ciò che stiamo valutando è che non decorre alla fine del lavoro, con il rischio di restare a bocca asciutta, ma decorre all'interno del normale svolgimento del contratto, prorogando i termini di consegna finale e predispnendo le condizioni per un eventuale sospensione dell'attività fino al pagamento dei corrispettivi, avendo ancora in mano il sito che può essere facilmente messo in "blocco" fino al pagamento dei corrispettivi.
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MacLaser Offline
Dottore Osconiano
Messaggi: 17
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Registrato: Sep 2007
#7
16 Dec 2007, 17:06:00 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16 Dec 2007, 17:07:47 da MacLaser.)
Dimenticavo una cosa, che non è irrilevante.
La conformazione di un simile contratto pone in essere un vantaggio, i termini di consegna del prodotto finito si protraggono contestualmente al ritardo del mandante o del cliente.

Inoltre è possibile effettuare una fatturazione periodica e separata dell'indennizzo senza che questo venga inserito nella prestazione globale e se il cliente non paga ci si pone in una situazione di vantaggio, visto che ciò non preclude ne il diritto di ritenzione (non consegna) del bene fino a pagamento effettuato, comprensivo degli indennizzi; ne tantomeno di applicare anche gli interessi commerciali di ritardato pagamento anche sugli indennizzi.

Inoltre un legale nel 90% dei casi sconsiglierà di adire azione legali in ragione dei tempi biblici della loro durata, in pratica si rischierebbe di arrivare alla fine del primo grado di causa con corrispettivi da versare di 4/5 anni di ritardo nella consegna dei materiali.
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Jack Offline
Deus ex machina
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Registrato: Jul 2007
#8
20 Dec 2007, 12:45:33
( perdonami anche tu il ritardo ma non mi sono arrivate le email di avvertimento degli ultimi 4/5 post sul forum!! :mad: )

E' davvero molto convincente: oltre ad essere più funzionale è certamente un approccio molto più pragmatico, il che non guasta mai nei rapporti professionali. Appena hai qualcosa di preciso fra le mani vediamo di aggiungerla e renderla il più generale possibile, così faccio una major release assieme con tutte le varie cose che ci sono già da modificare.

Grazie! E auguri!!
J [Immagine: icon_christmas_smile.gif]
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tiè Offline
Osconiano
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Registrato: Aug 2008
#9
20 Nov 2008, 12:26:01
ho avuto una esperienza simile:
prima ha voluto vedere una bozza del lavoro;
poi ha ritardato per la firma del contratto;
il cliente ha ritardato nell'inoltro dell'email per il trasferimento del dominio ( di tipo .net); 1 settimana solo per l'inoltro;
poi ha ritardato per i materiali: 15 giorni;
poi ho terminato il sito e non voleva venire per la consegna: fissava appuntamenti ai quali, puntualmente non veniva.
Allora siccome il contratto riguardava anche l'email e loro avevano bisogno di utilizzarla, gliela ho chiusa fino a quando non hanno pagato (sono venuti da me sotto la pioggia in giornata!).
Quindi il mio consiglio è: date l'email o qualche servizio che per loro diventi indispensabile così che possa essere usato per farsi pagare nei termini; la via legale la vedo sempre problematica e dispendiosa... purtroppo!
ciao Big Grin
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sejo Offline
Osconiano
Messaggi: 3
Discussioni: 0
Registrato: Mar 2009
#10
4 Mar 2009, 17:50:03
Se posso dir la mia, credo che il punto cardine sia il seguente: voi fornite un servizio e dietro questo servizio vi viene reso del denaro.
Al momento della stipula dell'accordo fra voi ed il cliente, il cliente fornisce un n% della cifra totale. Credo sarebbe sufficiente – per me, per la mia attività, lo è – stabilire chiaramente che in mancanza di rispetto dei termini da parte del cliente, e la fornitura del copy o delle immagini è il suo primo dovere, la cifra versata quale prima tranche non è resituita. Questo è non solo perfettaemnte legale, perché il cliente ha formato il contratto, ma perfettamente legittima poiché quella parte del totale che avevamo fissato come fornitori di servizi va a coprire le spese di ricerca di mercato, studio di attibilità, riunioni.
Certo, sarebbe meglio esser sempre pagati in tempo e per intero, come noi in tempo forniamo l'opera richiesta, ma è pur meglio di un calcio sui denti.
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