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Forum fiscale di Oscon › Forum ufficiale di Oscon › Contratto e nota di lavoro › Clausola risolutiva espressa

Modo discussione
Clausola risolutiva espressa
tekoteo Offline
Guru Osconiano
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Registrato: Oct 2008
#1
31 Mar 2009, 17:42:28
Nel mio contratto ho aggiunto questa clausola..... Se può interessare oppure se Jack la vuole migliorare......

8.1 Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si risolve di diritto, ex art. 1456 c.c., autorizzando il Fornitore ad interrompere i servizi senza alcun preavviso qualora il Cliente:
a) Ceda in tutto o in parte il contratto a terzi, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
b) Non provveda al pagamento dei servizi richiesti.
c) Sia sottoposto o ammesso ad una procedura concorsuale.
A parte le differenze è tutto uguale !

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Jack Offline
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#2
2 Apr 2009, 09:18:45
Assolutamente interessante e intelligente. Aggiunta all'elenco di integrazioni da valutare per la prossima versione.

Grazie 1000!
J
Oscon: il facsimile di contratto e prestazione occasionale! Smiling
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tekoteo Offline
Guru Osconiano
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#3
2 Apr 2009, 14:23:29
Jack Ha scritto:Assolutamente interessante e intelligente. Aggiunta all'elenco di integrazioni da valutare per la prossima versione.
J

Mo' mi monto la testa......... Big Grin


Potesti aggiungere anche un'altra cosa...... o per lo meno sarebbe comaoda:

Il contratto si considera accettato anche senza firma SE viene pagata la fattura associata. Nella fattura, ovviamente, si deve mettere riferimento al codice contratto

Regge?????
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Jack Offline
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Registrato: Jul 2007
#4
2 Apr 2009, 15:41:47
tekoteo Ha scritto:Il contratto si considera accettato anche senza firma SE viene pagata la fattura associata. Nella fattura, ovviamente, si deve mettere riferimento al codice contratto

hmmm.... ho paura sia "poco legale". nel senso, o si fa un contratto che prevede la firma calligrafica oppure no (per es. un contratto per elettronico), una via di mezzo sarebbe un po' troppo originale! Smiling
semmai si potrebbe dire che il contratto entra in vigore dal pagamento della fattura, ma di solito i contratti - specie in italia dove i pagamenti avvengono anche a 90 gg - iniziano ad avere valenza anche prima del pagamento...

J
Oscon: il facsimile di contratto e prestazione occasionale! Smiling
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Jack Offline
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#5
2 Apr 2009, 16:52:28
Deciso: la clausola risolutiva espressa sarà inserita nella prossima versione, con relativa news e crediti (decidi tu se preferisci col tuo "nome vero" o "nick")

thanks!
J Winking
Oscon: il facsimile di contratto e prestazione occasionale! Smiling
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tekoteo Offline
Guru Osconiano
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Registrato: Oct 2008
#6
3 Apr 2009, 09:05:16
Jack Ha scritto:Deciso: la clausola risolutiva espressa sarà inserita nella prossima versione, con relativa news e crediti (decidi tu se preferisci col tuo "nome vero" o "nick")

thanks!
J Winking


WOW!! Metti pure il mio nick.......

A questo punto, in relaziaone anche a questa cosa ci sarebbe anche la legge Bersani.....
Prova a dare un'occhio....

8.2 Recesso da parte del Cliente
Il Cliente, che sia qualificabile come “consumatore” ed identificato, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (cd. “Codice del Consumo”), nella persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale, avrà facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, senza alcuna penalità e senza indicarne le ragioni, inviando la relativa comunicazione, con allegata copia di un documento d’identità in corso di validità, a mezzo raccomandata A/R presso il recapito del Fornitore. Il recesso avrà efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Fornitore della predetta comunicazione ed il Fornitore provvederà a disattivare il servizio 2. In caso di richiesta di trasferimento, il Fornitore comunicherà all’indirizzo email di riferimento gli eventuali codici autorizzativi.
Nel caso in cui il Cliente richieda, altresì, il rimborso del prezzo del servizio 2 per i giorni non utilizzati fino alla successiva scadenza naturale del rapporto, il Fornitore provvederà ad effettuare detto rimborso con esclusione dei costi sostenuti e/o da sostenere (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi già sostenuti per la registrazione del nome a dominio presso la competente Registration Authority, per l’attivazione di licenze utilizzate per la fornitura di servizi aggiuntivi etc.), conformemente a quanto stabilito dall’art. 1 comma 3 della Legge 40/2007.
Il Cliente prende atto ed accetta che la predetta facoltà di recesso è riconosciuta, in conformità al D.Lgs. 206/2005 ed alla L. 40/2007, solo ai Clienti che siano qualificabili come consumatori. In caso di disdetta, recesso o risoluzione illegittimi da parte del Cliente, il Fornitore è fin d'ora autorizzato a trattenere le somme pagate dal Cliente a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno.
In ogni caso, resta inteso che il Cliente è tenuto ad effettuare copia dei contenuti immessi nel proprio spazio, in quanto il Fornitore non ne garantisce il recupero.
A parte le differenze è tutto uguale !

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crypt3m4 Offline
Osconiano
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Discussioni: 0
Registrato: May 2009
#7
7 Jul 2009, 22:46:15
tekoteo Ha scritto:A questo punto, in relaziaone anche a questa cosa ci sarebbe anche la legge Bersani.....
Prova a dare un'occhio....

8.2 Recesso da parte del Cliente
Il Cliente, che sia qualificabile come “consumatore” ed identificato, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (cd. “Codice del Consumo”), nella persona ...

Quindi? Se il cliente decidesse, non so per quale motivo, di disdire il contratto, dovremmo restituire l'intera somma pagata, ovviamente ad esclusione dei servizi acquistati, e inoltre comunicando i dati di accesso all'host. Ma se il cliente ha il diritto di effettuare una copia di backup del proprio sito e quindi decidesse di rimetterlo online magari su un altro host o sullo stesso, non lo potremmo impedire? Non mi sembra tanto corretta questa cosa.. almeno che io abbia frainteso.
Qualcuno potrebbe chiarire la questione? Grazie.
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tekoteo Offline
Guru Osconiano
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Registrato: Oct 2008
#8
8 Jul 2009, 08:47:54
crypt3m4 Ha scritto:Quindi? Se il cliente decidesse, non so per quale motivo, di disdire il contratto, dovremmo restituire l'intera somma pagata, ovviamente ad esclusione dei servizi acquistati, e inoltre comunicando i dati di accesso all'host. Ma se il cliente ha il diritto di effettuare una copia di backup del proprio sito e quindi decidesse di rimetterlo online magari su un altro host o sullo stesso, non lo potremmo impedire? Non mi sembra tanto corretta questa cosa.. almeno che io abbia frainteso.
Qualcuno potrebbe chiarire la questione? Grazie.

Ciao, questa è una mia ipotesi, non esiste nulla sul contratto effettivo a tal proposito.

Tieni conto che la legge Bersani esiste e, da ciò che mi risulta, un privato può disdire quando vuole, una società, invece, è più vincolata a patto che ci sia la "firma esplicita sul contratto" ergo, in caso di tacito rinnovo, il cliente può comunque disdire.

Ad ora non ho approfondito moltissimo la normativa introdotta dalla legge anche se prima o poi lo farò...

Nel frattempo, ti dico che quel punto, l'ho inserito solo in un solo caso dato che mi portava un vantaggio.

Bye.....
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