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Forum fiscale di Oscon › Forum ufficiale di Oscon › Fisco e normative › Ritenuta d'acconto non pagata

Modo discussione
Ritenuta d'acconto non pagata
glm2006ITALY Offline
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#1
12 Jun 2011, 12:09:37
Io "picchio duro" sempre per avere le attestazioni dell'avvenuto versamento della ritenuta d'acconto ma se viene applicata in fattura e, nel peggiore dei casi, si fa segnalazione all'Agenzia delle Entrate competente non ci si deve rimettere di tasca propria: lo stato andrà giustamente a chiedere i soldi al "sostituto di imposta".

Almeno così dovrebbe essere... Rolling eyes
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sandro.oliva Offline
Dio Osconiano
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#2
12 Jun 2011, 12:19:40
Ma va ? Cioè mi stai dicendo che se non riesci più a contattare il cliente (perchè magari è fallito e sta a 500Km di distanza....) basta fare una segnalazione all'Agenzia delle Entrate e si arrangiano loro ???? Perchè se è così io sono un idiota completo... Ti è successo veramente ? Come hai fatto la segnalazione ? Mi interessa sta cosa... Smiling

Sandro
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glm2006ITALY Offline
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#3
12 Jun 2011, 12:28:31
sandro.oliva Ha scritto:Ma va ? Cioè mi stai dicendo che se non riesci più a contattare il cliente (perchè magari è fallito e sta a 500Km di distanza....) basta fare una segnalazione all'Agenzia delle Entrate e si arrangiano loro ???? Perchè se è così io sono un idiota completo... Ti è successo veramente ? Come hai fatto la segnalazione ? Mi interessa sta cosa... Smiling

Sandro

Non sono mai arrivato... solo che:
A) Sulla fattura è chiaramente indicato che tu hai applicato la ritenuta quindi hai già in mano un 1° documento che attesta questo
B) Si fa richiesta a tutti i clienti di inviare la certificazione
C) 2° richiesta
D) 3° ed ultima richiesta stile "ultimatum" (e qui TUTTI hanno ceduto... almeno i miei clienti!)
E) Segnalazione all'agenzia delle Entrate del sostituto di imposta che si è rifiutato di consegnare la documentazione idonea a comprovare il versamento.

Facendo così ci si dovrebbe "riparare" da eventuali azioni del fisco: la "colpa" ricadrà sul sotituto di imposta come giusto che sia....
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sandro.oliva Offline
Dio Osconiano
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#4
12 Jun 2011, 13:04:43
glm2006ITALY Ha scritto:D) 3° ed ultima richiesta stile "ultimatum" (e qui TUTTI hanno ceduto... almeno i miei clienti!)
è dura se la ditta è scomparsa....

glm2006ITALY Ha scritto:E) Segnalazione all'agenzia delle Entrate del sostituto di imposta che si è rifiutato di consegnare la documentazione idonea a comprovare il versamento.
Si ma così che cosa fa l'Agenzia ? Va a caccia del cliente latitante... ? Io ne dubito.... E non ti fa versare a te ? mmm...

E' da approfondire sta storia. Secondo me, in ultima battuta, se il cliente è introvabile o fallito, bisogna provvedere da soli... se poi sia giusto o meno... siamo d'accordo.. Smiling

Sandro
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glm2006ITALY Offline
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#5
12 Jun 2011, 13:07:32
E come puoi versarti una imposta che non è di tua "competenza" ..... per fare un esempio è come se lo stato venisse a chiedere a me i soldi del bollo auto dopo che ho ceduto il veicolo..... Big Grin
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sandro.oliva Offline
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#6
12 Jun 2011, 13:17:36
Io lo so che è il cliente è OBBLIGATO a versare lui la ritenuta, ed è OBBLIGATO anche a certificarti i versamenti entro un tempo utile per la dichiarazione dei redditi. Ma se il cliente sparisce.... che fare ? Approfondirò la questione con l'Agenzia delle Entrate...

Comunque un f24 lo puoi fare anche tu, intestato a nome del cliente...
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glm2006ITALY Offline
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#7
12 Jun 2011, 13:35:09
sandro.oliva Ha scritto:ed è OBBLIGATO anche a certificarti i versamenti entro un tempo utile per la dichiarazione dei redditi.

Non è detto..... ho sentito diversi commercialisti e certi dichiarano che non è più necessaria questa certificazione in quanto è già indicato in fattura che la ritenuta è stata applicata..... nel dubbio preferisco la ricevuta Big Grin
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sandro.oliva Offline
Dio Osconiano
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#8
12 Jun 2011, 18:32:48
il discorso è un pò complesso...

a questo link ho trovato questo:

Il sostituto d'imposta e il sostituito rispondono solidalmente dell'obbligazione tributaria nel caso in cui il primo non abbia provveduto, sulle somme erogate, ad effettuare e versare le ritenute a titolo d'imposta; infatti, in base all'art. 35 del DPR. n. 602 del 1973, "quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido".

e poi ho trovato questo interessantissimo pdf.... che però come lettura della domenica pomeriggio, è un pò impegnativa.... Big Grin

Bisogna che approfondiamo, perchè secondo me le cose sono un pelo più complicate.

Sandro
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Jack Offline
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#9
6 Oct 2011, 20:42:11
Visto che oggi è stata fatta una domanda in materia, aggiungo che in effetti c'è stata una sentenza della cassazione che, rivoltando la precedente prassi, considera entrambe le parti concorrenti al pagamento.

J
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glm2006ITALY Offline
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#10
6 Oct 2011, 21:52:43
Questo va contro ogni logica del titolo "sostituto d'imposta"..... :/
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Jack Offline
Deus ex machina
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#11
4 Aug 2014, 21:07:51
Interessante aggiornamento di marzo 2014.

https://www.laleggepertutti.it/49078_man...sponsabile

Noto altra giurisprudenza volta a girare l'onere sul datore di lavoro per aver illecitamente trattenuto l'altrui denaro.

J
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