Fatto, visto che la modifica era abbastanza importante (e ne ho approfittato anche per un paio di piccole altre correzioni), sono passato alla 2.6 e ho pubblicato la relativa news.
Però c'è stata una mia imprecisione riguardo alla "doppia firma".
Intendevo una firma apposta specificatamente riguardo alle clausole vessatorie, per intenderc, inserire una frase del genere alla fine del contratto che poi va fatta firmare al clientei:
"Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Contratto, di seguito richiamate: 3, 4, ..., 6, ...."
elencando meglio i vari articoli e nel caso dividendoli in più punti, come per esempio nell'art. 3:
3.2) Per quanto concerne il servizio HOSTING + EMAIL (con rinnovo annuale) il ritardato pagamento oltre i 15 gg lav. dalla scadenza dei termini previsti comporta l'applicazione di interessi moratori al tasso legale previsto dalla legge in vigore.
Citazione:Intendevo una firma apposta specificatamente riguardo alle clausole vessatorie
Sono d'accordo, specie riguardo alle clausole vessatorie e aggiungerei quella sulla privacy.
Inserendo la citazione specifica degli articoli a mio parere basta la fima apposta su ogni pagina di contratto (e specificatamente sull'ultima). Modficando la frase:
"Firmando questo contratto si dichiara edotto d’ogni sua parte, a conoscenza dei propri diritti, e lo accetta e sottoscrive.
in qualcosa come:
"Firmando questa e le altre pagine di contratto ci dichiara edotti d’ogni sua parte, a conoscenza dei propri diritti, e le si accetta e sottoscrive, con specifica ed esplicita accettazione degli art. X, X, X, X"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13.12.2007, 11:21:23 da macesaca.)
Ciao,
l'art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari:
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (1370).
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell articolo precedente.
Lo inserirei per avere più libertà nell'aggiungere altri accordi con il cliente al momento della stipula.