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Il diritto d'autore e le prestazioni occasionali
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Rispondi alla discussione: Il diritto d'autore e le prestazioni occasionali
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[quote="Neox1977" pid='1864' dateline='1302725377'] Grazie davvero per gli ulteriori approfondimenti, davvero molto utili! Sicuramente ora ne so qualcosa in più e per certi versi sono più tranquillo. Per quanto riguarda la frase: [i]"Per il diritto d'autore non c'è presunzione di collaborazione continuativa perchè non rientra nell'ambito delle prestazioni occasionali"[/i] Probabilmente come dice anche sandro.oliva è formulata male ed è stata estrapolata dal mio commercialista da qui (Parte Sottolineata): [quote] ° Diritto d'autore La legge speciale 22 aprile 1941n. 633 istituisce la tutela delle opere dell'ingegno di carattere creativoche appartengano alla letteraturaalla musicaalle arti figurativeall'architetturaal teatroal cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autoreche nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore". Tra i modi di utilizzazione economica di un'opera particolare attenzione merita il contratto di edizione. Esso è infatti definito dall'art. 118 l.d.a. come "il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per la stampaper conto e spese dell'editore stesso". In cambio l'editore si obbliga a stamparea mettere in commercio l'opera e a corrispondere all'autore un compenso per la cessioneche di norma è costituito da una partecipazione percentuale sui ricavi delle vendite dell'operama che pué essere fissato anche a forfait. [u]I compensi ricevuti per la cessione di opere dell'ingegno (diritti d'autore) non rientrano nel computo delle prestazioni occasionali e per questo non sono assoggettati a ritenute previdenziali obbligatorie e non hanno limiti di compenso annuale.[/u] Il diritto d'autore non è assoggettato ad IVA purché non si tratti di opere realizzate a fini commerciali. Ad esempiole illustrazioni fatte per l'editoria possono essere incluse nel diritto d'autorequelle per una campagna pubblicitaria no (... le cessionile concessionile licenze e simili relative a diritti d'autore che si riferiscono ad opere dell'architettura e dell'arte cinematografica ex art. 2nn. 5 e 6L. 633/1941 e ad opere di ogni genere di cui si avvalgono le imprese per scopi di pubblicità commercialeanche se sono effettuate dall'autore e dai suoi eredi o legatari...sono soggette ad IVA.) Tali compensi sono invece assoggettati ad un regime fiscale che calcola la Ritenuta d'acconto del 20% non sul 100% dell'imponibile ma: * sul 75% dell'imponibile (se l'illustratore ha più di 35 anni) o * sul 60% dell'imponibile (se l'illustratore ha meno di 35 anni). Se si possiede una partita iva e si svolgono quindi sia lavori per l'editoria sia lavori di altro generei redditi derivanti da diritto d'autore non si vanno a sommare a quelli del reddito d'impresa ai fini della determinazione del limite dei 30.000. [/quote] Con le diverse informazioni che ho potuto raccogliere sia grazie a voi sia grazie al mio commercialista credo di poter proseguire onestamente con la prestazione occasionale ed il compenso percentuale in questo modo: - Redigere Contratto di Edizione dove oltre ad evidenziare la cessione da parte dell'autore dei diritti economici sull'opera, inserire anche eventuale disclaimer che mi manlevi da eventuali dichiarazioni fallaci. - Il pagamento dei compensi avverrà ogni 6 mesi o ogni 1 anno affinchè possa sussistere legalmente la prestazione occasionale. Lo stesso Ministero delle Finanze ha precisato che, essendo molto incerta la distinzione tra "abitualità" e "occasionalità", la valutazione circa l'esistenza dell'uno o dell'altro elemento deve essere fatta "caso per caso". A tale proposito si può ricordare quanto precisato nella Circolare del Ministero stesso n. 7/1496 del 30 aprile 1977 ossia "per attività svolta in forma abituale deve intendersi un normale e costante indirizzo dell'attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un'attività che abbia il particolare carattere della professionalità". Rifacendomi anche a questo [url=https://www.fiscoitaliano.altervista.org/collaborazionioccasionali.htm]link[/url] i termini di pagamento che ho definito sopra corrisponderebbero meglio a una collaborazione occasionale ed episodica. - L'autore redigerà relativa ricevuta [u]RICEVUTA PER CESSIONE DIRITTO D'AUTORE[/u] evidenziando la Ritenuta d'acconto (20% sul 75% (OPPURE 60%) dell'imponibile) che io "Venditore" dovrò versare. Nella ricevuta andranno inserite anche: [i]"Operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. a) del DPR 26.10.1972 n. 633"[/i] [i]"Marca da bollo per ricevute non soggette Iva (1,81 euro per importi superiori a 77 euro)"[/i] Dovesse mancare qualcosa ditemelo tranquillamente.... Grazie per ogni delucidazione, mi avete aiutato molto! Complimenti sinceri a questo Forum. :) [/quote]
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