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Patrocinio a spese dello Stato - settore civile
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[quote="StudioDuchemino" pid='6595' dateline='1399453113'] Molte persone non possono permettersi un avvocato per tutelare i propri diritti. Esiste, presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, un elenco di avvocati patrocinatori a spese dello Stato, avvocati cioè che si dedicano, oltre alla loro normale attività, ad assumere incarichi pagati dallo Stato. Per poter fruire di questo servizio, bisogna inoltrare la domanda in apposito modulo che il Consiglio dell'Ordine fornisce, indicando il proprio reddito e allegando la documentazione richiesta. E' molto importante non fare dichiarazioni mendaci sull'argomento dei nostri redditi, ma essere aderenti alla realtà. Alcune tematiche di cui si tiene poco conto riguardano la convivenza con persone che hanno un altro reddito, la contitolarità di immobili con altre persone, .... Il Patrocinio è riconosciuto se il reddito familiare si mantiene al di sotto di una certa somma, oggi di € 10.766,33 annui, che viene aggiornata costantemente. Una volta inoltrata la domanda (qui trovate quella utilizzata dall'Ordine di Torino: [url=https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Gratuito/modulo%20patrocinio%20a%20spese%20dello%20stato.pdf]modulo domanda patrocinio a spese dello Stato[/url], l'Ordine dovrà deliberare se siete ammessi o meno. Nel caso di accoglimento, l'avvocato che vi verrà indicato vi gestirà la pratica gratuitamente e verrà pagato metà dell'onorario minimo alla fine della vertenza. Ricordate che potete anche scegliere voi un avvocato già iscritto (basta consultare amici e parenti o le famose liste pubblicate sui siti degli Ordini) e lui inoltrerà per voi la domanda, evitandovi code fastidiose agli sportelli. Un avvocato che assume questo incarico non potrà chiedervi, comunque, alcun compenso privato. [/quote]
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