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Durata garanzia legale per il contratto d'opera
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[quote="StudioDuchemino" pid='8665' dateline='1488991913'] Buongiorno, non c'è dubbio che il regime di responsabilità del creatore di siti web dipende dalla forma e dall'organizzazione assunta. Se Lei è un imprenditore, il contratto sconta le norme dell'appalto di servizi, mentre se Lei, incaricato della creazione del sito e della manutenzione (eventuale) è un professionista, siamo nell'ambito del contratto d'opera. L'applicazione di queste norme include quelle sulle garanzie previste dal codice civile, salvo il contratto preveda ulteriori garanzie più specifiche e tenendo conto anche del cliente e della sua natura di consumatore (eventuale). Ricordiamo che nell'ipotesi in cui il contratto rientri nella prestazione d'opera, perchè il fornitore del sito web è un semplice professionista e non un'impresa, si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 2236 cod. civ., secondo cui "se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave". La stretta collaborazione tra fornitore e cliente non sempre permette di comprendere a chi è da ascriversi la colpa della mancata riuscita del sito web; ma se parliamo di semplici bug, risolvibili con operazioni di routine, è evidente che la responsabilità del fornitore si ammette anche fuori dei casi di dolo e colpa grave. E soprattutto, la garanzia si estende proprio in forza delle norme previste dal codice civile. La disposizione di cui all'art. 2226, 2° comma, c.c., relativa alla denuncia da parte del committente delle difformità e dei vizi occulti dell’opera, è applicabile al contratto d'opera intellettuale solo nell’ipotesi in cui l’oggetto della attività svolta si concretizzi nella produzione di un opus materiale ovvero l'obbligazione del professionista possa essere qualificata come obbligazione di risultato e non di mezzi. (Cass. n. 1294/2003) E', quindi, importante verificare che la creazione del sito, con tutte le obbligazioni connesse, comporti un obbligo fattibile di risultato, cioè che il creatore del sito web sia in grado di garantire un risultato preciso e che abbia assunto questo obbligo. In tal caso, interviene la disciplina della garanzia dell'appalto, applicabile all'opera intellettuale negli stretti limiti indicati dalla Cassazione nella sentenza citata sopra, cioè quando in sostanza l'opera intellettuale consista in un qualcosa di concreto raggiungibile e creabile in modo oggettivo. L'applicazione del c.c. art. 2226, rubricato "Difformità e vizi dell'opera", implica anche i termini di garanzia, nel tempo, fornita dal creatore del sito web. Secondo quanto stabilito dalla norma: "L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima [c.c. 1578], se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati [c.c. 1512, 1665, 1745]. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti [c.c. 1490, 1667] al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta [c.c. 1495, 2964]. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668 [c.c. 2946]". [/quote]
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