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Forum fiscale di Oscon › Forum ufficiale di Oscon › Contratto e nota di lavoro › Contratto di servizio in forma gratuita

Modo discussione
Contratto di servizio in forma gratuita
Flixer Offline
Osconiano
Messaggi: 6
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2015
#1
9 Jan 2015, 02:46:54
E' possibile sottoscrivere un contratto tra le parti che attesti l'accordo di un servizio reso al cliente in forma gratuita ma con restrizioni inerenti ai diritti di copyright? E con restrizioni per il cliente negli articoli "limitazioni di responsabilità", "clausola risolutiva espressa" (andrebbe inserita? In che condizioni?), e con le "limitazioni di uso del servizio"?

In tal caso, nel punto 2 "pagamenti" cosa bisognerebbe scrivere?
La "Clausola compromissoria per l’arbitrato" va inserita ugualmente?

In che modo poi si può recedere poi dal contratto?

In che modo, un contratto del genere, potrebbe essere sfavorevole per il fornitore?
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StudioDuchemino Offline
Moderatore ufficiale Oscon
Messaggi: 376
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2014
#2
9 Jan 2015, 11:07:29
Sì, il contratto con causa gratuita fa parte del sistema giuridico ed è meritevole di tutela. Oltretutto, ve ne sono vari tipi nell'ordinamento.
L'importante è che emerga la "affectionis vel benevolentiae causa", caratterizzata dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa.
Detto questo, lo stesso contratto gratuito può contenere pacificamente determinate clausole, a meno che non si tratti di clausole che negano questo fine gratuito o siano con esso incompatibili.
Gli esempi che hai citato non negano questo fine, perchè il copyright va tutelato a prescindere e comunque la possibilità di risolvere in automatico il contratto in caso di inadempimento ad uno specifico obbligo (clausola risolutiva espressa) non appare in linea di massima incompatibile con la mancanza del lucro, a meno che non si imponga uno scambio lucrativo tra le parti e una delle due non adempia.
E dunque la valutazione va fatta sulle singole clausole: chiedersi, quindi, se hanno senso in un contesto di gratuità. L'arbitrato, invece, io non lo metterei, anche perchè gli arbitrati costano tantissimo.
Per recedere, si può prevedere una clausola di recesso ad nutum, specialmente se si tratta di un contratto destinato a durare nel tempo. Oppure si può prevedere che duri qualche mese, rinnovabile per altrettanto periodo, quindi introducendo un meccanismo di rinnovo non automatico. Un esempio di recesso immediato è previsto dal codice civile in materia di comodato, cioè prestito d'uso gratuito di un bene: quando il comodante ne ha urgente bisogno, può chiederlo indietro quando vuole.
Cosa intendi per sfavorevolezza per il fornitore? Lavorare gratuitamente non è bello, ma dall'altra parte anche chi riceve una prestazione gratuita potrebbe essere in una situazione non piacevole, quindi dipende dai punti di vista.
Avv. Stefano Duchemino

Studio Duchemino, studio legale a Torino.
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