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Forum fiscale di Oscon › Forum ufficiale di Oscon › Fisco e normative › Vendita opera d'ingegno

Modo discussione
Vendita opera d'ingegno
giammy Offline
Osconiano
Messaggi: 3
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2011
#1
17 Jul 2011, 22:18:01
Buongiorno,

innanzitutto complimenti per il forum: l'ho appena scoperto, in particolare
per la parte legale, alla quale sono un po' allergico, ma pare che per
vivere bisogna anche pensare alla contrattistica!

Io sono un dipendente pubblico, che ho realizzato un progetto
Open Source messo on line da piu' di un anno ormai.

Nel caso avessi interesse da parte di una azienda privata ad usare
tale software ed interessata a formalizzarne in qualche modo la
cessione, ho visto che i guadagni derivanti da opere d'ingegno
ricadono in una categoria gestita in modo diverso da altre
prestazioni lavorative.

Le domande che ho:

- il progetto (software) e' opera d'ingegno (mi par di aver capito di si)?
- vi sono prototipi di contratti di vendita/cessione di un'opera d'ingegno

grazie
giammy
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Jack Offline
Deus ex machina
Messaggi: 1.870
Discussioni: 95
Registrato: Jul 2007
#2
19 Jul 2011, 07:57:49
giammy Ha scritto:pare che per vivere bisogna anche pensare alla contrattistica!

Hè... dicono così?? Smiling

Citazione:- il progetto (software) e' opera d'ingegno (mi par di aver capito di si)?
- vi sono prototipi di contratti di vendita/cessione di un'opera d'ingegno

Sì, può essere considerato come tale (programma per elaboratore, per essere preciso). Mentre ti cercavo l'articolo specifico della 633/1941 sul diritto d'autore ho incontrato questo utile approfondimento riassuntivo.

Che la tutela sia estesa ai programmi per elaboratore, tra l'altro, è stato confermato in cassazione, "in quanto opere dell'ingegno che appartengono alle scienze e si esprimono in linguaggio tecnico-convenzionale concettualmente parificato all'alfabeto o alle sette note" (cass. 24/12/86)
Sempre la cassazione ha affermato che si tratta di opere d'ingegno qualora siano il risultato di uno sforzo creativo caratterizzato da un apporto nuovo nel campo informatico o quando costituiscano soluzione originale a problemi di elaborazione dati.

Riguardo la questione contrattuale, oscon modificato può essere adeguato (visto che prevede la cessione in licenza). Ma dipende dal tipo di accordo che vuoi prendere con l'azienda in causa. Vi sono anche altri contratti già pronti probabilmente più adatti per la cessione di opere dell'ingegno, come per esempio questo o quello di cui si parla a metà di questa pagina.

J
Oscon: il facsimile di contratto e prestazione occasionale! Smiling
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giammy Offline
Osconiano
Messaggi: 3
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2011
#3
20 Jul 2011, 11:22:16
buongiorno,

intanto grazie per le informazioni.

Ho provato a buttar giu' un testo di contratto, se avete delle osservazioni, sono le benvenute
(non ho trovato un prototipo per la vendita di diritti derivanti da opere d'ingegno, in particolare
software ... magari se non ho scritto cazzate puo' essere di spunto per altri Smiling

Mi pare sia una forma poco usata per il software ... mah!

Oltre alle osservazioni avrei un alcune domande

1 - volevo evidenziare che si tratta di cessione di diritti derivanti
da opera d'ingegno: basta quanto ho scritto ... meglio citare articoli
di legge ... ?

2 - L'opera come la descrivero'? Ovvero e' sufficiente indicare le
funzionalita' fondamentali? (In questo caso particolare c'e' un
rapporto di fiducia societa'/autore ... l'andare troppo nei dettagli
mi pare inutile anche perche', se c'e' lo scopo daparte di una delle
due parti di fregare l'altra, con descrizioni di feature software si
possono dare mille interpretazioni Smiling

3 - la cessione dei diritti d'uso all'azienda si intende totale e permanente
(insomma ... l'intento e che una volta che glieli ho dati, facciano
quello che vogliono).

ECCOLO:

Contratto di cessione dei diritti di utilizzo economico di opera d'ingegno.

TRA ...

di seguito denominato Società

E ...

di seguito denominato Autore

Si stabilisce e si conviene quanto segue:


1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Autore cede in esclusiva alla Società i diritti di utilizzo
economico del software prodotto, riconosciuto come opera dell'ingegno
di carattere creativo, in seguito denominato Software.

Il Software è realizzato per ambienti di supervisione di automazione
industriale, e rappresenta carattere innovativo in quanto prevede:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



3. DURATA

La cessione si intende permanente.

4. CORRISPETTIVI

Le parti concordano un corrispettivo di Euro XXXXXXXX lordi, più
eventuali spese connesse a viaggi e missioni preventivamente
autorizzate che saranno rimborsate dietro presentazione delle relative
ricevute con le modalità previste.

5. NON CONCORRENZA

L'Autore si impegna all'obbligo di non concorrenza verso la Società e
al rispetto dei vincoli concernenti il segreto professionale su tutte
le modalità, organizzative e produttive, le informazioni, le
conoscenze e, comunque, su ogni elemento attinente alla struttura
imprenditoriale della società di cui l'Autore abbia potuto, in
qualsiasi modo, venire a conoscenza.

6. REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà registrato solo ed esclusivamente in caso d'uso,
con spese a carico del richiedente.

7. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, sarà competente
il Foro di XXXXX.



Letto, confermato e sottoscritto.


La Società L'Autore
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Jack Offline
Deus ex machina
Messaggi: 1.870
Discussioni: 95
Registrato: Jul 2007
#4
20 Jul 2011, 11:42:11
giammy Ha scritto:volevo evidenziare che si tratta di cessione di diritti derivanti da opera d'ingegno: basta quanto ho scritto ... meglio citare articoli di legge ... ?

Ho dato un'occhiata piuttosto veloce e mi pare un testo breve ma pulito e generalmente abbastanza ben scritto. Il punto 6 lo escluederei. Aggiungerei una esclusione di responsabilità (prendi spunto da Oscon) e una citazione almeno alla 633/1941 e successive modificazioni. Riguardo la cessione la normativa relativa può essere indicata in ricevuta.

Citazione:3 - la cessione dei diritti d'uso all'azienda si intende totale e permanente

Una cessione totale e permanente non ti pare un po' eccessiva? Nemmeno opere derivate vuoi poter più sviluppare? Nel caso fatti pagare adeguatamente, visto che teoricamente potrebbero pure rivenderlo.

Citazione:L'opera come la descrivero'? Ovvero e' sufficiente indicare le funzionalita' fondamentali?

Una descrizione sommaria è presente anche in Oscon, per farsi un'idea. La definizione di software può esaurirsi anche nell'insieme dei documenti e file consegnati.

J Winking
Oscon: il facsimile di contratto e prestazione occasionale! Smiling
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Fedina
Ospite
 
#5
5 Jun 2015, 09:20:17
buongiorno,

intanto grazie per le informazioni.

Ho provato a buttar giu' un testo di contratto, se avete delle osservazioni, sono le benvenute
(non ho trovato un prototipo per la vendita di diritti derivanti da opere d'ingegno, in particolare
software ... magari se non ho scritto cazzate puo' essere di spunto per altri Smiling

Mi pare sia una forma poco usata per il software ... mah!

Oltre alle osservazioni avrei un alcune domande

1 - volevo evidenziare che si tratta di cessione di diritti derivanti
da opera d'ingegno: basta quanto ho scritto ... meglio citare articoli
di legge ... ?

2 - L'opera come la descrivero'? Ovvero e' sufficiente indicare le
funzionalita' fondamentali? (In questo caso particolare c'e' un
rapporto di fiducia societa'/autore ... l'andare troppo nei dettagli
mi pare inutile anche perche', se c'e' lo scopo daparte di una delle
due parti di fregare l'altra, con descrizioni di feature software si
possono dare mille interpretazioni Smiling

3 - la cessione dei diritti d'uso all'azienda si intende totale e permanente
(insomma ... l'intento e che una volta che glieli ho dati, facciano
quello che vogliono).

ECCOLO:

Contratto di cessione dei diritti di utilizzo economico di opera d'ingegno.

TRA ...

di seguito denominato Società

E ...

di seguito denominato Autore

Si stabilisce e si conviene quanto segue:


1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Autore cede in esclusiva alla Società i diritti di utilizzo
economico del software prodotto, riconosciuto come opera dell'ingegno
di carattere creativo, in seguito denominato Software.

Il Software è realizzato per ambienti di supervisione di automazione
industriale, e rappresenta carattere innovativo in quanto prevede:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



3. DURATA

La cessione si intende permanente.

4. CORRISPETTIVI

Le parti concordano un corrispettivo di Euro XXXXXXXX lordi, più
eventuali spese connesse a viaggi e missioni preventivamente
autorizzate che saranno rimborsate dietro presentazione delle relative
ricevute con le modalità previste.

5. NON CONCORRENZA

L'Autore si impegna all'obbligo di non concorrenza verso la Società e
al rispetto dei vincoli concernenti il segreto professionale su tutte
le modalità, organizzative e produttive, le informazioni, le
conoscenze e, comunque, su ogni elemento attinente alla struttura
imprenditoriale della società di cui l'Autore abbia potuto, in
qualsiasi modo, venire a conoscenza.

6. REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà registrato solo ed esclusivamente in caso d'uso,
con spese a carico del richiedente.

7. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, sarà competente
il Foro di XXXXX.



Letto, confermato e sottoscritto.


La Società L'Autore
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Fedina
Ospite
 
#6
5 Jun 2015, 09:20:17
buongiorno,

intanto grazie per le informazioni.

Ho provato a buttar giu' un testo di contratto, se avete delle osservazioni, sono le benvenute
(non ho trovato un prototipo per la vendita di diritti derivanti da opere d'ingegno, in particolare
software ... magari se non ho scritto cazzate puo' essere di spunto per altri Smiling

Mi pare sia una forma poco usata per il software ... mah!

Oltre alle osservazioni avrei un alcune domande

1 - volevo evidenziare che si tratta di cessione di diritti derivanti
da opera d'ingegno: basta quanto ho scritto ... meglio citare articoli
di legge ... ?

2 - L'opera come la descrivero'? Ovvero e' sufficiente indicare le
funzionalita' fondamentali? (In questo caso particolare c'e' un
rapporto di fiducia societa'/autore ... l'andare troppo nei dettagli
mi pare inutile anche perche', se c'e' lo scopo daparte di una delle
due parti di fregare l'altra, con descrizioni di feature software si
possono dare mille interpretazioni Smiling

3 - la cessione dei diritti d'uso all'azienda si intende totale e permanente
(insomma ... l'intento e che una volta che glieli ho dati, facciano
quello che vogliono).

ECCOLO:

Contratto di cessione dei diritti di utilizzo economico di opera d'ingegno.

TRA ...

di seguito denominato Società

E ...

di seguito denominato Autore

Si stabilisce e si conviene quanto segue:


1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Autore cede in esclusiva alla Società i diritti di utilizzo
economico del software prodotto, riconosciuto come opera dell'ingegno
di carattere creativo, in seguito denominato Software.

Il Software è realizzato per ambienti di supervisione di automazione
industriale, e rappresenta carattere innovativo in quanto prevede:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



3. DURATA

La cessione si intende permanente.

4. CORRISPETTIVI

Le parti concordano un corrispettivo di Euro XXXXXXXX lordi, più
eventuali spese connesse a viaggi e missioni preventivamente
autorizzate che saranno rimborsate dietro presentazione delle relative
ricevute con le modalità previste.

5. NON CONCORRENZA

L'Autore si impegna all'obbligo di non concorrenza verso la Società e
al rispetto dei vincoli concernenti il segreto professionale su tutte
le modalità, organizzative e produttive, le informazioni, le
conoscenze e, comunque, su ogni elemento attinente alla struttura
imprenditoriale della società di cui l'Autore abbia potuto, in
qualsiasi modo, venire a conoscenza.

6. REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà registrato solo ed esclusivamente in caso d'uso,
con spese a carico del richiedente.

7. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, sarà competente
il Foro di XXXXX.



Letto, confermato e sottoscritto.


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Jack Offline
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#7
6 Jun 2015, 04:55:55
Fedina Ha scritto:Mi pare sia una forma poco usata per il software ... mah!

E' poco usata perché il software, in genere, non sempre è prettamente una opera d'ingegno, ma più generalmente ricade nella copertura del Codice della proprietà industriale. Alcune parti comunque, sono considerabili come tali, e in alcuni casi la soluzione della cessione dei diritti è usata (come da esempi sovrastanti)

Citazione:1 - volevo evidenziare che si tratta di cessione di diritti derivanti da opera d'ingegno: basta quanto ho scritto ... meglio citare articoli di legge ... ?

In ogni contratto è sempre meglio citare le leggi cui si fa riferimento, anche per "blindare" il contratto il più possibile.

Citazione:L'opera come la descrivero'? Ovvero e' sufficiente indicare le funzionalita' fondamentali? (In questo caso particolare c'e' un rapporto di fiducia societa'/autore ... l'andare troppo nei dettagli mi pare inutile anche perche', se c'e' lo scopo daparte di una delle due parti di fregare l'altra, con descrizioni di feature software si possono dare mille interpretazioni Smiling

Cerca di attenerti alla descrizione di ciò che di creativo può avere l'opera (la grafica, le funzionalità particolari, le soluzioni che genera), in modo per l'appunto da renderla effettivamente un'opera creativa e non un semplice insieme di codice.

Citazione:la cessione dei diritti d'uso all'azienda si intende totale e permanente (insomma ... l'intento e che una volta che glieli ho dati, facciano quello che vogliono).

Premesso che i diritti di attribuzione dell'opera sono inalienabili, la cessione dei diritti economici fa sì che loro possano farne ciò che vogliono (incluso rivenderlo) e che tu non possa rivendere la stessa opera (e teoricamente nemmeno opere derivate, ma già qui si fa più complesso dimostrare la derivazione).


Citazione:1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Rispondo velocemente, quindi prendi ciò che scrivo come un semplice parere ovviamente. Mi pare una descrizione stringata ma abbastanza buona fatta. Non sono sicuro se indicare gli ambienti, perché ne potrebbe derivare una specie di obbligazione (qualora mai loro dicessero che non è adatto?). Non parlerei di software ma di opera, proprio per fugare ogni dubbio.

Citazione:altri punti
Puoi far salvi i diritti di paternità, sempre che tu lo voglia naturalmente.
La parte sui corrispettivi è un po' vaga per un contratto ("eventuali...", "viaggi", "missioni", "modalità previste", tutti termini non spiegati), e soprattutto nella seconda parte appare slegata dalla cessione dell'opera.

La non concorrenza è a tutti gli effetti un favore, visto che è anche in questo caso un punto slegato dalla cessione dell'opera.
La registrazione non è necessaria.

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#8
6 Jun 2015, 04:55:55
Fedina Ha scritto:Mi pare sia una forma poco usata per il software ... mah!

E' poco usata perché il software, in genere, non sempre è prettamente una opera d'ingegno, ma più generalmente ricade nella copertura del Codice della proprietà industriale. Alcune parti comunque, sono considerabili come tali, e in alcuni casi la soluzione della cessione dei diritti è usata (come da esempi sovrastanti)

Citazione:1 - volevo evidenziare che si tratta di cessione di diritti derivanti da opera d'ingegno: basta quanto ho scritto ... meglio citare articoli di legge ... ?

In ogni contratto è sempre meglio citare le leggi cui si fa riferimento, anche per "blindare" il contratto il più possibile.

Citazione:L'opera come la descrivero'? Ovvero e' sufficiente indicare le funzionalita' fondamentali? (In questo caso particolare c'e' un rapporto di fiducia societa'/autore ... l'andare troppo nei dettagli mi pare inutile anche perche', se c'e' lo scopo daparte di una delle due parti di fregare l'altra, con descrizioni di feature software si possono dare mille interpretazioni Smiling

Cerca di attenerti alla descrizione di ciò che di creativo può avere l'opera (la grafica, le funzionalità particolari, le soluzioni che genera), in modo per l'appunto da renderla effettivamente un'opera creativa e non un semplice insieme di codice.

Citazione:la cessione dei diritti d'uso all'azienda si intende totale e permanente (insomma ... l'intento e che una volta che glieli ho dati, facciano quello che vogliono).

Premesso che i diritti di attribuzione dell'opera sono inalienabili, la cessione dei diritti economici fa sì che loro possano farne ciò che vogliono (incluso rivenderlo) e che tu non possa rivendere la stessa opera (e teoricamente nemmeno opere derivate, ma già qui si fa più complesso dimostrare la derivazione).


Citazione:1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Rispondo velocemente, quindi prendi ciò che scrivo come un semplice parere ovviamente. Mi pare una descrizione stringata ma abbastanza buona fatta. Non sono sicuro se indicare gli ambienti, perché ne potrebbe derivare una specie di obbligazione (qualora mai loro dicessero che non è adatto?). Non parlerei di software ma di opera, proprio per fugare ogni dubbio.

Citazione:altri punti
Puoi far salvi i diritti di paternità, sempre che tu lo voglia naturalmente.
La parte sui corrispettivi è un po' vaga per un contratto ("eventuali...", "viaggi", "missioni", "modalità previste", tutti termini non spiegati), e soprattutto nella seconda parte appare slegata dalla cessione dell'opera.

La non concorrenza è a tutti gli effetti un favore, visto che è anche in questo caso un punto slegato dalla cessione dell'opera.
La registrazione non è necessaria.

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