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Forum fiscale di Oscon › Forum ufficiale di Oscon › Prestazioni occasionali › ritenuta d'acconto e opera dell'ingegno sito web

Modo discussione
ritenuta d'acconto e opera dell'ingegno sito web
mazda Offline
Apprendista Osconiano
Messaggi: 2
Discussioni: 1
Registrato: Sep 2010
#1
20 Sep 2010, 14:47:35
ho costruito un sito, web e adesso voglio guadagnare dalla pubblicità!
Sono un'impiegato statate e mi hanno detto che, non posso aprire la partita IVA, perchè in contrasto con il mio lavoro???
Facendo seguito alle risposte date sulla ritenuta d'acconto voglio dire che:
Il sito web rientra nell'opera dell'ingegno ed essendo opera dell’ingegno non rientra nella disciplina del settore commercio (e non dovrebbe richiedere l’apertura di una partita IVA), di cui al ”D.L. 31 marzo 1998 n. 114, art. 4 comma 2 lettera h)” -Riforma della disciplina riguardante il settore del commercio…,.che menziona:

Il presente decreto non si applica…

Art. 4- comma 2°lettera h)
a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte,nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo,comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
Di seguito la normativa autorizza la persona che usufruisce dell'opera dell'ingegno l'utilizzazione economica della sua operasenza limti.
Pertanto ritengo che pur non aprendo la partita IVA, essedo esclusa dal settore del commercio di cui alla normativa detta opera(sito web) chi cotruisce un sito web possa ricevere guadagni dalla utilizzazione economica del suo sito non aprendo la partita IVA, ma lavorando con ritenuta d'acconto.
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mazda Offline
Apprendista Osconiano
Messaggi: 2
Discussioni: 1
Registrato: Sep 2010
#2
21 Sep 2010, 13:30:46
ad integrazione di quanto detto già sull'opera dell'ingegno e avendo letto attentamente l'art. 53 del D.lgs 165/01 ,sebbene la regola generale che riguarda i dipendenti pubblici sia quella della assoluta incompatibilità del proprio status rispetto all'esercizio di attività extra istituzionali quali il commercio, l'industria e la libera professione, ciò non esclude che siano ammesse dall'ordinamento prestazioni ed attività del dipendente di natura remunerativa ritenute compatibili con il lavoro di ufficio.
Una di queste attività è proprio quella che dicevo, allorché il comma 6 del menzionato art .53 prevede la legittimità dei compensi derivanti dalla utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e di invenzioni industriali (lett. b comma 6)
Ritengo pertanto anche qualora fosse indispensabile la partita iva per sfruttare tale attività da parte del dipendente pubblico, ciò non contrasterebbe contro il principio di esclusività del rapporto stabilito dall'art. 53 D.lgs. 165/01.richiamando la disposizione sopra citata.
il D.lgs 165/01 art.53 (lettera b comma 6)
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