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Forum fiscale di Oscon › Forum ufficiale di Oscon › Fisco e normative › Assistenza legale gratuita

Modo discussione
Assistenza legale gratuita
Jack Offline
Deus ex machina
Messaggi: 1.870
Discussioni: 95
Registrato: Jul 2007
#1
14 Jul 2011, 04:34:44
[h]Assistenza legale gratuita[/h]

Assistenza legale gratuita? Sì, è possibile. Con questo messagio vorrei ai molti lavoratori in difficoltà, che esistono forme di assistenza legale gratuita fornite dallo stato ai quei cittadini definiti "non abbienti".

Chi dispone di un limite di reddito annuo di € 10.628,16, può accedere al cosiddetto Patrocinio gratuito a spese dello stato.

La casistica coperta è piuttosto ampia e tutelante:
  • Giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti
  • Controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per quali si intende agire in giudizio
  • Per i giudizi penali la competenza per l'ammissione è del giudice di merito e non del Consiglio dell'Ordine degli Avvocat

Si tratta di un servizio gratuito attivo per le classi meno abbienti, ma naturalmente gli avvocati sono abilitati e provengono da un apposito albo.

Approfondimenti: la normativa; un utile riassunto.

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Ursula76 Offline
Dottore Osconiano
Messaggi: 15
Discussioni: 1
Registrato: Jul 2011
#2
15 Jul 2011, 12:12:01 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31 Jul 2012, 12:21:30 da Ursula76.)
ma per far ció dee essere un reddito familiare vero? Non rientrano giovani disoccupati! Rolling eyesaveo letto anche io qualcosa ma non mi sembrava, da quello che descriveva il giornalista
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Jack Offline
Deus ex machina
Messaggi: 1.870
Discussioni: 95
Registrato: Jul 2007
#3
15 Jul 2011, 14:55:48
Da ciò che risulta:

Citazione:Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

e

Citazione:Chi può essere ammesso
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

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