Vai al contenuto principale
lavoro occasionale da massaggiatore
#1
Buongiorno,
avrei bisogno di un chiarimento. Ho già un lavoro da impiegata, il lavoro occasionale da massaggiatrice (= massaggi per il benessere, non terapeutici e non estetici perché ambedue hanno delle limitazioni specifiche) sarebbe svolto in maniera occasionale, non programmata, senza contratti, limitatamente a qualche giorno alla settimana.
Sui siti di scuole di massaggio trovo riferimenti dove viene specificato che il lavoro occasionale con emissione di una ricevuta, dove il massaggiatore è un soggetto privato, possa essere fatto solo a soggetti con partita iva: ad esempio un lavoro da massaggiatrice presso l'area wellness di un hotel, ma secondo questi siti non ad un soggetto privato, cioè esclude la possibilità della prestazione di servizi da privato a privato. Però non ho trovato nessun riferimento ad articoli o leggi, solo il copia incolla della stessa definizione su tutti i siti. Da quello che so l'art.2222 regola il lavoro occasionale anche tra due privati.
Inoltre, viene anche specificato che, senza partita iva, non è possibile svolgere questo lavoro occasionale presso la propria abitazione o presso l'abitazione del cliente, è vero? perché io conosco solo la limitazione del lavoro da estetista che non può essere fatto in casa per necessità di adeguate caratteristiche igieniche, ma per il massaggiatore non saprei.
Nota: l'attività di massaggiatore rientra tra le professioni art.4/2013 che non hanno un albo e, se viene aperta partita iva si fa riferimento al codice Ateco 960909 "servizi alla persona".
Se avete qualche informazione con riferimenti fiscali specifici ve ne sarei grata.

Qualora vi fosse la possibilità di lavoro occasionale con i privati, secondo voi, il fatto di stampare un biglietto da visita è darsi la zappa sui piedi?
Grazie
Cita messaggio
#2
La norma che lei stessa ha citato chiarisce i caratteri di queste professioni non richiedenti l'iscrizione ad un Albo o Ordine.

Art. 1 Oggetto e definizioni

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
Avv. Stefano Duchemino

Studio Duchemino, studio legale a Torino.
Cita messaggio