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Prestazione occasionale e cessione diritti d'autore
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Rispondi alla discussione: Prestazione occasionale e cessione diritti d'autore
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[quote="Jack" pid='1431' dateline='1298444499'] Ti cito direttamente alcuni articoli della legge (633/1941) per farti capire meglio. Alcuni un po' particolari che è comunque bene conoscere (perchè introdotti furbescamente e successivamente). Il [url=https://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#12]Capo III[/url] è particolarmente inerente. [quote]Art. 12-bis. Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.[/quote] [quote]Art. 18-bis 1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto. 2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1. 3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi. 4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere. 5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. 6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.[/quote] [quote]Art. 19 I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuno delle sue parti.[/quote] [quote]Art. 20. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.[/quote] [quote]Art. 23 Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.[/quote] [quote]Art. 26 [...] La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di settant'anni dalla prima pubblicazione[..][/quote] Questo dovrebbe aiutarti a capire meglio il funzionamento. Dai magari anche un'occhiata alla [url=https://www.interlex.it/testi/l41_633.htm]legge[/url] nella sua interezzza cercando le parole "anni alla", per vedere eventuali eccezioni alle scadenze dell'art 26. J [/quote]
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