28 Mar 2014, 13:19:37
glm2006ITALY Ha scritto:Ed era quello che avevo in mente.
Ma la nota di credito non dovrebbe farmela il cliente?
Come faccio ad "auto annullarmi" la fattura?
No, quello che io sappia non rappresenta un problema. La legge, in particolare il D.P.R. 633/1972 sull'I.V.A. prevede questa possibilità. Ti riporto il testo:
Art. 26.
Variazioni dell'imponibile o dell'imposta
Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere
osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che
successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di
cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o
quella della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi
motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o
della registrazione.
Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24,
viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare
imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita',
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato
pagamento in tutto o in parte a causa ((...)) di procedure
concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in
conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25.
Il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione
ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la
variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto
alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a
titolo di rivalsa.
Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate
dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione
imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in
dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere
applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di
inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo
all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.
In pratica, credo sia tu a dover registrare la variazione con una fattura di storno, che riporta la numerazione delle fatture di storno di quell'anno (tipo 1/2013, se è la prima di quell'anno) e riporta il testo identico della fattura che vuoi stornare. Su questo, però, non posso darti indicazioni pratiche più precise.
Quello che invece non convince ed è rischioso è che l'Agenzia delle Entrate ti può comunque chiedere spiegazione di questa nota di credito, nella misura in cui non solo ti può chiedere la prova dell'insolvenza di quel tuo cliente, ad esempio del suo fallimento, ma anche se gli dessi la prova che hai coltivato la procedura esecutiva, per esperienza ti dico che potrebbe non bastare. E questo perchè i commercialisti non stornano se non sono certi a livello documentale che possono farlo e perchè esiste una sorta di possibilità di fondo di ammortamento che serve proprio per queste compensazioni di fatture non pagate. Stornare, ma poi non potere dimostrare all'AdE che hai coltivato la causa, il processo esecutivo ed eventualmente la procedura concorsuale, è molto rischioso. Ovviamente tu sei nel regime dei minimi, quindi teoricamente dovresti essere "protetto" da eventuali accertamenti, proprio perchè si diceva che la filosofia dei minimi era quella di forfettizzare le imposte. Tuttavia, per quanto riguarda l'i.v.a. teoricamente tu hai problemi soprattutto in quei regimi in cui puoi scaricarti le fatture indicando anche i costi che hai affrontato per produrre quella prestazione. Spero di essere stato più preciso, ma ti esorto comunque a riferirti sempre a qualche amico commercialista, per evitare problemi più grossi con l'Agenzia delle Entrate, che non brilla certo per vicinanza al cittadino!
