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Forum fiscale di Oscon › Forum ufficiale di Oscon › Contratto e nota di lavoro › Clausola limitazione di responsabilità

Modo discussione
Clausola limitazione di responsabilità
developer Offline
Dottore Osconiano
Messaggi: 10
Discussioni: 2
Registrato: May 2019
#1
15 May 2019, 22:34:38
Buongiorno, sto utilizzando il contratto OSCON per un software personalizzato.

A proposito della clausola di limitazione di responsabilità:
i) Qualora una limitazione, esclusione, restrizione o altra disposizione contenuta in questo contratto sia giudicata nulla per un qualsivoglia motivo da parte di un Foro competente e il Fornitore diventi responsabile per perdita o danno, tale responsabilità, in sede contrattuale, civile o altro, non potrà eccedere il prezzo di listino applicato dal Fornitore per il tipo di servizio

"non potrà eccedere il prezzo di listino applicato dal Fornitore per il tipo di servizio" => un cliente mi ha chiesto "quanto è il prezzo di listino?" in effetti mi sono chiesto perchè ci riferiamo al "prezzo di listino applicato dal Fornitore" piuttosto che al "costo previsto dal presente contratto"?

L'idea, se ho capito bene, è quella di evitare di pagare risarcimenti maggiori rispetto a quanto abbiamo ottenuto nel contratto. Chiaramente il "dolo" e la "colpa grave" sono sempre escluse, ma per "colpa lieve" è interessante avere una clausola inattaccabile, soprattutto quando si contrattualizza un software personalizzato (rispetto ad un sito web).


Grazie veramente, il progetto OSON è incredibile... c'è da tanti anni e ancora è aggiornato, vissuto da tante persone, tutto gratuito, veramente complimenti a tutti quelli che collaborano! E GRAZIE
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developer Offline
Dottore Osconiano
Messaggi: 10
Discussioni: 2
Registrato: May 2019
#2
15 May 2019, 22:56:44
Aggiungo un esempio di quanto intendevo per "limitazione di responsabilità"

- La responsabilità del Fornitore non potrà eccedere l’importo della somma pagata dal Cliente per il Software oggetto del presente contratto e che è ritenuto responsabile dei danni indirettamente o direttamente causati ad altri sistemi software o di mancati guadagni o spese.
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glm2006ITALY Offline
Guru Osconiano - moderatore globale
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#3
17 May 2019, 12:06:08
Vediamo cosa ne pensa Stefano ( avvocato Duchemino) Smiling
glm2006ITALY - Molina Gianluca
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developer Offline
Dottore Osconiano
Messaggi: 10
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Registrato: May 2019
#4
17 May 2019, 16:23:18
Intanto allora grazie e aspettiamo l'avvocato Duchemino!

Anche perchè rileggendo la frase del mio secondo messaggio, mi rendo conto che forse non sta molto in piedi.

Colgo l'occasione per approfondire un pò il punto: un software gestionale, ad esempio uno che calcola i costi di un biglietto che varia in base all'orario della giornata o calcola lo sconto in base ai punti raccolti dall'utilizzatore (non è il mio caso, ma è per fare un esempio) chiaramente, se il software commette un errore dovuto a un bug (magari calcola un costo più basso per il biglietto e permette ad un utilizzatore di pagare meno del dovuto, ad esempio) allora serve una clausola forte e chiara che tuteli il Fornitore ma che al contempo informi il Cliente.

Ovviamente, se c'è stato "dolo" (cioè se il programmatore ha appositamente inserito un bug) o se c'è stata "colpa grave" c'è poco da limitare... perchè le clausole di limitazione della responsabilità non valgono per questi due casi ("Art. 1229: È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave") ma una clausola per "colpa lieve" nel contratto OSCON permette di lavorare più serenamente e soprattutto di informare il Cliente.

Altri contratti che ho avuto modo di visionare, chiarivano direttamente "che il massimo risarcibile è il prezzo presente nel contratto": esempio: se una "colpa lieve" è costata al Cliente 1000 euro di risarcimento ad un suo cliente, e il software è stato pagato 500 euro a chi lo ha sviluppato, il Cliente non potrebbe chiedere più di 500 euro di risarcimento, e questa secondo me è un'informazione importante anche per il Cliente perchè, se ha bisogno di un supporto e una copertura migliore, può andare a cercare aziende più grandi che offrono coperture migliori (accompagnate probabilmente anche da costi più alti).

Ci tengo a dire che chiaramente, nessuno può pensare di lavorare nel mercato con poca professionalità e poco impegno soltanto perchè si sente protetto da una clausola per "colpa lieve"; al contrario, invece, i contratti (e in generale i rapporti di lavoro) richiedono secodo me sempre la professionalità adeguata al lavoro richiesto e al costo pagato, quindi questa clausola aiuta solo a lavorare più serenamente e ad informare entrambi i contraenti che bisona lavorare con professionalità e che ci sono dei limiti al risarcibile.

E' anche un valore competitivo. Ma magari c'è già dentro il contratto OSCON e non l'ho capito io Smiling quindi attendo l'avvocato come suggerito.


Grazie ancora!
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developer Offline
Dottore Osconiano
Messaggi: 10
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Registrato: May 2019
#5
21 May 2019, 14:24:03
Ciao!

Per caso avete avuto modo di dare un'occhiata a questa clausola?

Posso in alternativa contattare l'avvocato personalmente (a pagamento)?

Ho bisogno di chiudere questa cosa oggi, grazie.
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glm2006ITALY Offline
Guru Osconiano - moderatore globale
Messaggi: 1.667
Discussioni: 98
Registrato: Aug 2009
#6
21 May 2019, 15:24:31
Beh non credo si offenda se lo chiami ^^
https://www.studioduchemino.com
glm2006ITALY - Molina Gianluca
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StudioDuchemino Offline
Moderatore ufficiale Oscon
Messaggi: 376
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2014
#7
21 May 2019, 17:10:35
developer Ha scritto:Ciao!

Per caso avete avuto modo di dare un'occhiata a questa clausola?

Posso in alternativa contattare l'avvocato personalmente (a pagamento)?

Ho bisogno di chiudere questa cosa oggi, grazie.


Sono questioni piuttosto delicate, che riguardano vari aspetti legali: vessatorietà di certe clausole, in relazione al tipo di rapporto che si crea tra professionista e cliente e rapporti con la "clausola penale".
In linea generale, questa nullità che colpisce le clausole che limitano la responsabilità, colpisce anche i tentativi di aggirare il problema.
Ci sono clausole che, infatti, limitando l'entità del risarcimento del danno, si configurano come vere e proprie penali. E non sono considerate operanti, secondo la giurisprudenza, qualora siano un tentativo di aggirare l'art. 1229 c.c.. Si pensi, ad esempio, alla sentenza Cass. 2 giugno 1992, 6716.
In poche parole, quando si dice che il risarcimento non può superare l'entità del compenso pattuito per il servizio, si introduce una clausola penale vera e propria, quindi ex art. 1382 c.c..
E, quindi, è evidente che in questi casi la penale non opera se serve per limitare la responsabilità per dolo o colpa grave. Quindi da questo si capisce che va negoziata una clausola per la colpa lieve, anche se su questo punto vi sono delle osservazioni da fare.
Il II comma dell'art. 1229 c.c., ad esempio, si applica anche nel caso di colpa lieve: nemmeno una colpa lieve può essere "irresponsabile" quando parliamo di materie gravi come la salute dei collaboratori, ad esempio.
L'introduzione di clausole di limitazione richiede sempre il consulto di un avvocato esperto di contratti, altrimenti si rischia inutilmente.
Avv. Stefano Duchemino

Studio Duchemino, studio legale a Torino.
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developer Offline
Dottore Osconiano
Messaggi: 10
Discussioni: 2
Registrato: May 2019
#8
21 May 2019, 18:53:35
Grazie a entrambi per le risposte, la situazione mi è più chiara.
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Wolilonabe Offline
Osconiano
Messaggi: 4
Discussioni: 0
Registrato: Feb 2021
#9
25 Feb 2021, 16:41:59
Per caso avete avuto modo di dare un'occhiata a questa clausola?
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