4 Apr 2012, 20:12:32
Salve,
in questo periodo di crisi non per tutti è percorribile la strada delle partite iva a quanto prevede la convenzione di Berna che ha valore normativo più elevato di qualunque altra legge o regolamento o prassi non scritta ed è possibile avvalersi dei propri diritti senza alcuna formalità.
La cessione dei diritti d'autore è riconosciuto dall'unione europea a garanzia degli autori.
Nelle arti protette da tale normativa oltre a quelle come la pittura, ce ne sono altre meno conosciute come la fotografia, i video, i siti web, i software, ecc. E' indifferente il motivo o il contenuto dell'opera, perchè nessuno è leggittimato a sindacare su cosa è arte o cosa non lo è. E' il fatto di compiere un atto creativo nei settori protetti che fa arte. Realizzare un opera protetta secondo la normativa europea è sufficiente realizzare una qualunque libera scelta durante una delle fasi che portano alla produzione di un opera.
Invito tutti a leggere qui:
Agenzia delle Entrate
Un autore privato senza partita iva svolge una prestazione assimilata a lavoro autonomo, non è un lavoro autonomo. Nella relazione se ne parla nel capitolo dedicato al lavoro autonomo. In coda vi è la bibliografia. A questa aggiungo la convenzione di Berna che è parte integrante dell'Unione Europea.
Nel campo dei diritti di autore differentemente da quello delle prestazioni occasionali, non è stato posto alcun limite tranne quello delle detrazioni. Cioè fino a compensi per un totale di oltre 50.000,00€ l'anno si ha diritto a scaricare costi per il 25% del compenso in maniera forfettaria e non documentata, oltre non si ha questo diritto. Tale diritto è incrementato al 40% se l'autore ha meno di 35 anni.
La cessione dei diritti d'autore non essendo una professione non comporta mai iscrizione o contributi INPS.
Il sistema della notula o ricevuta occasionale è sufficiente a certificare questi compensi, ma è necessario solo se l'acquirente o committente non si occupa di documentare l'acquisto dei diritti d'autore e si vuole procedere alla consegna e giustamente documentare il compenso in dichiarazione. In campo dei diritti d'autore, l'onere della documentazione spetterebbe a chi acquista, ma se non se ne occupa suggerisco una nota di debito quietanzata.
Ciao.
in questo periodo di crisi non per tutti è percorribile la strada delle partite iva a quanto prevede la convenzione di Berna che ha valore normativo più elevato di qualunque altra legge o regolamento o prassi non scritta ed è possibile avvalersi dei propri diritti senza alcuna formalità.
La cessione dei diritti d'autore è riconosciuto dall'unione europea a garanzia degli autori.
Nelle arti protette da tale normativa oltre a quelle come la pittura, ce ne sono altre meno conosciute come la fotografia, i video, i siti web, i software, ecc. E' indifferente il motivo o il contenuto dell'opera, perchè nessuno è leggittimato a sindacare su cosa è arte o cosa non lo è. E' il fatto di compiere un atto creativo nei settori protetti che fa arte. Realizzare un opera protetta secondo la normativa europea è sufficiente realizzare una qualunque libera scelta durante una delle fasi che portano alla produzione di un opera.
Invito tutti a leggere qui:
Agenzia delle Entrate
Un autore privato senza partita iva svolge una prestazione assimilata a lavoro autonomo, non è un lavoro autonomo. Nella relazione se ne parla nel capitolo dedicato al lavoro autonomo. In coda vi è la bibliografia. A questa aggiungo la convenzione di Berna che è parte integrante dell'Unione Europea.
Nel campo dei diritti di autore differentemente da quello delle prestazioni occasionali, non è stato posto alcun limite tranne quello delle detrazioni. Cioè fino a compensi per un totale di oltre 50.000,00€ l'anno si ha diritto a scaricare costi per il 25% del compenso in maniera forfettaria e non documentata, oltre non si ha questo diritto. Tale diritto è incrementato al 40% se l'autore ha meno di 35 anni.
La cessione dei diritti d'autore non essendo una professione non comporta mai iscrizione o contributi INPS.
Il sistema della notula o ricevuta occasionale è sufficiente a certificare questi compensi, ma è necessario solo se l'acquirente o committente non si occupa di documentare l'acquisto dei diritti d'autore e si vuole procedere alla consegna e giustamente documentare il compenso in dichiarazione. In campo dei diritti d'autore, l'onere della documentazione spetterebbe a chi acquista, ma se non se ne occupa suggerisco una nota di debito quietanzata.
Ciao.
