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Contratto Oscon da presentare deve essere autenticato?
#1
Salve a tutti, sto sottoponendo ad un cliente il contratto preso dal modello oscon per un lavoro che mi è stato commissionato.

Il contratto prevede l'impegno tra le parti e lo svolgimento del lavoro.

Rilascerò ritenuta d'acconto. Il committente è un associazione culturale senza partita iva.

Ho domande da porre:

1) Nel contratto Oscon i dati da inserire devono essere del presidente o dell'associazione?

2) Il contratto per avere forma valida deve essere AUTENTICATO (dal comune ad esempio)?

3) Il contratto oltre alla firma del presidente su ogni foglio, in ultima pagina oltre alla firma del presidente può avere anche il timbro dell'associazione?

4) Dal momento che rilascerò ritenuta d'acconto, deve essere specificato nel contratto?

5) Il contratto, una volta sottoscritto, deve essere spedito al fornitore (cioè a me) con Raccomandata con Ricevuta di ritorno?
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#2
Vado in ordine, iniziando a rispondere ad alcuni punti.

1. Il contratto è stipulato dall'Associazione, per cui i dati devono essere dell'Associazione. Tuttavia, non essendo dotata di fisicità, viene rappresentata dal Presidente. Quindi, i dati sono dell'Associazione, che viene indicata nell'epigrafe (nell'intestazione iniziale del contratto) come "rappresentata". Quindi si dice:

l'ASSOCIAZIONE X, in persona del Presidente pro tempore (oppure il Presidente nome e cognome, se uno li conosce), c.f.... indirizzo, sede

2. Non necessariamente, l'autentica notarile garantisce la forma scritta per la trascrizione, per i contratti per i quali è richiesta (ad es. quelli aventi ad oggetto i beni immobili).

3. Il timbro si può aggiungere, anzi sarebbe meglio e su di esso il presidente firma. Inoltre, come hai detto, il Presidente firma a margine le altre pagine, per garantire la continuità.

4. E' necessario nel contratto indicare molto bene l'importo del corrispettivo, per evitare poi dopo di essere "gabbati". In effetti, molti giocano sulla ritenuta per dire poi che l'importo concordato era lordo e non netto.

5. Nel momento in cui il proponente viene a conoscenza, in qualunque modo, che l'altra parte (in questo caso l'associazione) ha firmato, accettando il contratto, il contratto si può dire concluso. Quindi, ciò che è necessario è venire a legale conoscenza che l'altro ha firmato.
Avv. Stefano Duchemino

Studio Duchemino, studio legale a Torino.
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#3
Innanzitutto grazie per la risposta chiara e repentina.

Ma non ho capito una cosa

StudioDuchemino Ha scritto:2. Non necessariamente, l'autentica notarile garantisce la forma scritta per la trascrizione, per i contratti per i quali è richiesta (ad es. quelli aventi ad oggetto i beni immobili).

Che significa ciò?
ovviamente per forma autenticata non intendo necessariamente un notaio. Ma anche un atto fatto al comune del proprio paese, ad esempio.
Dico ciò perchè potrebbe accadere in futuro che il "cliente" possa disconoscere la firma. Dicendo di non averla apposta lui.
- In quel caso il contratto è comunque valido? O non ha alcun valore?

- Sebbene il contratto non sia obbligato ad avere autentica notarile è valido ugualmente?

StudioDuchemino Ha scritto:3. Il timbro si può aggiungere, anzi sarebbe meglio e su di esso il presidente firma. Inoltre, come hai detto, il Presidente firma a margine le altre pagine, per garantire la continuità.

Ovviamente il timbro a cui mi riferisco sarà dell'associazione a cui svolgerò il lavoro.

- L'originale contratto con timbro va a me o al cliente?
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#4
In generale l'autenticazione di una scrittura privata non va confusa con la semplice forma scritta. Molte persone confondono le due cose. La forma scritta, cioè il fatto che il contratto sia redatto su carta e firmato, è richiesta in alcune situazioni per "dimostrare l'esistenza" del contratto (ad esempio la polizza di assicurazione, la transazione, eccetera), oppure per la validità stessa del contratto (ad es. la vendita di un immobile).
Premesso questo, quindi, in tutti gli altri casi il contratto è valido ed afficace anche fatto oralmente.
Alla forma scritta, in alcuni casi, può aggiungersi un incombente ulteriore, che è la forma scritta autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale: atto pubblico o scrittura privata autenticata. Questa autenticazione è strettamente necessaria solo ai fini della "trascrizione" di un atto nella Conservatoria per i Registri Immobiliari o nei Pubblici Registri da cui dipende un effetto in materia di doppia alienazione. Detto con parole più semplice, è un incombente necessario per salvarsi dal fatto che il proprio venditore, io giorno dopo che ci ha venduto qualcosa, la venda anche ad un altro. Se dovesse succedere, noi avremmo la trascrizione precedente a nostro favore e quindi riusciremmo a "spuntarla". Ma per fare la trascrizione, è necessaria l'autentica.
Quindi, tornando a noi, un contratto generico con uno studio o con un'azienda è perfettamente valido ed efficace anche senza autentica. Nell'ipotesi in cui un soggetto dovesse contestare la firma, avrebbe l'onere di dimostrare che la firma apposta sul contratto non è mai stata apposta da lui e quindi è falsa o appartiene ad altri. Per fare ciò si imbarcherebbe in una causa che può durare più di un anno, nella quale dovrebbe spendere molto denaro in perizie, per dimostrare la falsità della firma che ha disconosciuto.
Io personalmente non ritengo strettamente necessario, quindi, autenticare la firma. Al massimo si allegano al contratto i documenti di identità, magari già quello rappresenta un buon modo per scoraggiare pasticci successivi. In ogni caso, un soggetto garante potrebbe essere fatto firmare a fianco dell'associazione. In modo da avere qualcuno contro cui prendersela "a prima richiesta e senza eccezioni". Per la questione del timbro, è buona regola che tutte le volte che necessita la firma dell'Associazione, si apponga il timbro (in tutti i punti) e su di esso firmi il presidente.
Avv. Stefano Duchemino

Studio Duchemino, studio legale a Torino.
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#5
StudioDuchemino Ha scritto:In generale l'autenticazione di una scrittura privata non va confusa con la semplice forma scritta. Molte persone confondono le due cose. La forma scritta, cioè il fatto che il contratto sia redatto su carta e firmato, è richiesta in alcune situazioni per "dimostrare l'esistenza" del contratto (ad esempio la polizza di assicurazione, la transazione, eccetera), oppure per la validità stessa del contratto (ad es. la vendita di un immobile).
Premesso questo, quindi, in tutti gli altri casi il contratto è valido ed afficace anche fatto oralmente.
Alla forma scritta, in alcuni casi, può aggiungersi un incombente ulteriore, che è la forma scritta autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale: atto pubblico o scrittura privata autenticata. Questa autenticazione è strettamente necessaria solo ai fini della "trascrizione" di un atto nella Conservatoria per i Registri Immobiliari o nei Pubblici Registri da cui dipende un effetto in materia di doppia alienazione. Detto con parole più semplice, è un incombente necessario per salvarsi dal fatto che il proprio venditore, io giorno dopo che ci ha venduto qualcosa, la venda anche ad un altro. Se dovesse succedere, noi avremmo la trascrizione precedente a nostro favore e quindi riusciremmo a "spuntarla". Ma per fare la trascrizione, è necessaria l'autentica.
Quindi, tornando a noi, un contratto generico con uno studio o con un'azienda è perfettamente valido ed efficace anche senza autentica. Nell'ipotesi in cui un soggetto dovesse contestare la firma, avrebbe l'onere di dimostrare che la firma apposta sul contratto non è mai stata apposta da lui e quindi è falsa o appartiene ad altri. Per fare ciò si imbarcherebbe in una causa che può durare più di un anno, nella quale dovrebbe spendere molto denaro in perizie, per dimostrare la falsità della firma che ha disconosciuto.
Io personalmente non ritengo strettamente necessario, quindi, autenticare la firma. Al massimo si allegano al contratto i documenti di identità, magari già quello rappresenta un buon modo per scoraggiare pasticci successivi. In ogni caso, un soggetto garante potrebbe essere fatto firmare a fianco dell'associazione. In modo da avere qualcuno contro cui prendersela "a prima richiesta e senza eccezioni". Per la questione del timbro, è buona regola che tutte le volte che necessita la firma dell'Associazione, si apponga il timbro (in tutti i punti) e su di esso firmi il presidente.

Quindi ricapitolando in parole più semplici e se ho ben capito:

1) Il contratto è legale ed è perfettamente valido ed efficace anche senza autentica.
Nel caso in cui disconoscesse la firma deve dimostrare con perizie che non gli converrebbero, giusto?

Chiedo questo, perchè il contratto verrà firmato non in mia presenza, trattandosi di cliente che ha commissionato il lavoro via web (quindi non conoscendolo di persona ) e che invierà successivamente tramite posta il contratto firmato.

Chiedere i documenti potrebbe spaventare.

2) Inoltre, se ho ben capito, è buona norma far applicare il timbro dell'associazione anche su tutte le pagine del contratto stesso e non solo sull'ultima, giusto?

3) Altra domanda: Per avere entrambi la copia con i rispettivi timbri originali il contratto deve essere firmato in due copie? (una per ognuno con firme e timbri in originale)
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#6
Sì.
1. Il contratto è valido ed efficace. Se la firma non appartiene, però, al soggetto che firma, ma ad uno sconosciuto, dalle perizie risulterà comunque che è falsa. Bisognerà, quindi, farselo mandare almeno via PEC. I contratti a distanza possono rappresentare un problema sotto questo profilo, ma è anche vero che uno di solito non si imbarca in un pasticcio del genere, nel senso che poi ci possono anche essere profili penali, specialmente se la firma è falsa e uno ha tratto gratis un lavoro invocando questa falsificazione. In questo caso sarebbe possibile individuare una truffa. Quindi, è evidente che i rischi ci sono, ma allo stesso tempo questo contratto firmato viene inviato con una mail che appartiene a qualcuno, che così almeno parzialmente rischia di sua responsabilità sia in sede civile, sia in sede penale. Per chiedere un'autentica, peraltro, è necessario andare dal Notaio, perchè mi pare che le autentiche fatte dai pubblici ufficiali del Comune riguardino gli atti che sono destinati al Comune o comunque collegati con quelle pubbliche amministrazioni.
2. Il timbro individua l'associazione, rappresentata dal Presidente. Bisogna distinguere tra associazioni riconosciute e non riconosciute, perchè cambia la responsabilità patrimoniale dell'ente. In ogni caso, il timbro si può mettere anche sulle altre pagine. Non è però una questione di vita o di morte, perchè l'organo rappresentativo dell'ente è il presidente, l'importante è che la firma non sia falsa.
3. E' regola importante scambiare due originali allo stesso momento. Un contratto senza firma originale può essere contestato con facilità sostenendo che la firma non è conforme a quella originale. Di norma si procede in questo modo: entrambe le parti firmano in originale il proprio e poi lo scambiano a vicenda. In questo modo io ho la firma originale dell'altro e lui la mia.
Avv. Stefano Duchemino

Studio Duchemino, studio legale a Torino.
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#7
Da un punto di vista più generale, come accennava anche Stefano, un contratto di questo tipo può essere stipulato senza autentica, online e anche senza firma né invio di documentazione cartacea. Tutto ciò purché vi sia una accettazione esplicita e verificabile dei termini (vedi per esempio tutta la normativa sugli acquisti online, la stipula online per la fornitura di servizi, e così via).

Il problema è la analogicità burocratica italiana che, per una tutela assoluta, nella pratica predilige la forma scritta cartacea (senza contare le casistiche in cui ciò è previsto esplicitamente), specie in caso di contenzioso quando si pone il problema di dimostrare con certezza determinati fatti.

Puoi inviare una copia del contratto via posta da farti rispedire indietro, in questo caso aggiungendo la tua firma (anche solo a fine contratto, se con pagine punzonate, numerate e specificandone l'autore e il suo ruolo). E' la stessa modalità utilizzata dagli istituti assicurativi. La tua presenza non è necessaria e non andrei a supporre una falsificazione della firma visti i profili a cui un atto del genere espone.

Se vuoi effettuare la stipula online, come diceva Stefano, per avere serenità assoluta è necessaria la PEC o un formulario di accettazione che raccolga taluni dati (IP, ecc.). Ma lo scambio via email del contratto firmato e scandito è cosa comunissima, a dir la verità.

La ragione per cui Stefano scende così nel tecnico e postula ogni possibile rischio è il tipo di domanda che hai fatto rispetto ai rischi. Ricorda una cosa: sostanzialmente ogni accordo è un contratto e porta con sé le sue obbligazioni da rispettare (addirittura anche quando il contratto è in forma orale). Se poi tu vuoi essere al riparo di ogni possibile, eventuale, remota contestazione, agisci in un certo modo e tieni conto di ogni eventualità anche più improbabile; altrimenti puoi agire come fa una larga fetta di venditori, con gli eventuali rischi che ciò comporta. In questo caso li chiamerei addirittura rischi di impresa (meglio assillare il cliente rischiando di perderlo ma essere del tutto tranquilli legalmente oppure essere più "morbidi" rischiando un po' di più in caso di contenzioso ma "accaparrandoselo" con più certezza?).

J Winking
Oscon: il facsimile di contratto e prestazione occasionale! Smiling
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#8
Esatto, ovviamente io mi pongo nell'ottica giudiziaria, ma non è affatto detto che si arrivi a quella fase, perchè nella maggior parte dei casi, specialmente se gli enti di cui si discute operano "sempre" così (mi viene in mente il caso delle assicurazioni, che inviano le quietanze prima dell'assegno di indennizzo), non succede proprio niente di strano.
Avv. Stefano Duchemino

Studio Duchemino, studio legale a Torino.
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#9
Jack Ha scritto:Puoi inviare una copia del contratto via posta da farti rispedire indietro, in questo caso aggiungendo la tua firma (anche solo a fine contratto, se con pagine punzonate, numerate e specificandone l'autore e il suo ruolo). E' la stessa modalità utilizzata dagli istituti assicurativi. La tua presenza non è necessaria e non andrei a supporre una falsificazione della firma visti i profili a cui un atto del genere espone.

Se vuoi effettuare la stipula online, come diceva Stefano, per avere serenità assoluta è necessaria la PEC o un formulario di accettazione che raccolga taluni dati (IP, ecc.). Ma lo scambio via email del contratto firmato e scandito è cosa comunissima, a dir la verità.
J Winking

Quando fornisco i miei dati sensibili (nome, indirizzo, città) affinchè venga rispedito a me tramite posta il contratto firmato dal cliente, chi mi tutela la privacy dei miei dati forniti (presenti per altro anche sul contratto come Codice fiscale ecc) al cliente?
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#10
Flixer Ha scritto:Quando fornisco i miei dati sensibili (nome, indirizzo, città) affinchè venga rispedito a me tramite posta il contratto firmato dal cliente, chi mi tutela la privacy dei miei dati forniti (presenti per altro anche sul contratto come Codice fiscale ecc) al cliente?

I dati che hai indicato non sono assolutamente dati sensibili ma dati personali. La normativa prevede che chiunque abbia a che fare con dati personali sia tenuto ad averne la cura prevista dalla legge. La violazione della riservatezza non è un illecito che viene perseguito d'ufficio, ma si procede a seguito di denuncia/querela della persona che sente tale diritto leso e ne illustra le ragioni. Perciò, come in molti altri casi, sei tu a tutelarti. Puoi comunque eventualmente indicare specifiche prescrizioni nel contratto stesso, o per esempio stipulando un eventuale accordo di riservatezza NDA (non disclosure agreement).

J
Oscon: il facsimile di contratto e prestazione occasionale! Smiling
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#11
Infatti per "dati sensibili" si intendono solo questi:

d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

(art. 4 DLT 30/06/2003, n. 196)
Avv. Stefano Duchemino

Studio Duchemino, studio legale a Torino.
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